La Corte di cassazione, Sezione seconda, con s[b]entenza n. 1085/2021 [/b]si e' pronunciata sulla configurabilita' [b]dell?aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) con riguardo alla fattispecie di truffa nelle vendite di prodotti online.[/b]
Dando seguito al proprio consolidato orientamento, ha chiarito la Corte che ?[i]sussiste [b]l?aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, [/b]note all?autore del reato e delle quali egli, [b]ai sensi dell?art. 61, n. 5, cod. pen.,[/b] abbia approfittato, nell[b]?ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti ?on-line?[/b], poich?, in tal caso, [b]la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l?agente, determina una posizione di maggior favore di quest?ultimo, consentendogli di schermare la sua identit?, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo [/b]da parte dell?acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta?[/i].
Le condizioni della minorata difesa sono identificate:
- [b]nella ?costante? distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative[/b] che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalit? di contrattazione pone[b] l?acquirente in una situazione di debolezza in quanto ? costretto ad affidarsi alle immagini[/b] che non consentono una verifica della qualit? del prodotto;
- nel fatto che la trattativa telematica consente[b] di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l?identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilit?[/b].
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