Buongiorno,
una persona che a avuto un negozio di parrucchiere dal 1963 al 1982 viene assunta come coadiuvatore familiare, pu? essere nominata responsabile tecnico per l'apertura di un negozio di parrucchiere? visto che sono passati 39 anni dalla cessazione della sua attivit?, sono sempre validi i suoi requisiti per essere responsabile tecnico? il titolare ha fatto un corso di due anni ma gli manca il terzo anno, deve seguire tutto il corso oppure dopo quanto tempo pu? dare solamente l'esame?.
Grazie.
Con il d.lgs. n. 147/2012, la legge n. 161/63 viene abrogata. I soli requisiti professionali possibili diventano quelli della legge n. 174/2005. La sola esperienza professionale non e' piu' un modo per ottenere i requisiti. Occorre, in ogni caso l'esame teorico pratico previsto dalla stessa legge n. 174.
La LR n. 29/2013, all'epoca della sua adozione, ha previsto un regime transitorio. In sintesi, chi alla data 14/09/2012, poteva vantare un' esperienza lavorativa di almeno 3 anni oppure aver svolto l'apprendistato, poteva recarsi a sostenere l'esame teorico d'ufficio senza fare i corsi.
Per tutti gli altri si applica la legge 174/2005 e la LR 29/2013 (vedi anche DGR 532/2013).
Quindi se codesto soggetto non avesse formalmente acquisito i requisiti tramite esperienza riconosciuta dalla commissione presso la CCIAA prima del 2012 allora, a prescindere che sarebbe sicuramente in grado di svolgere l' attivita' , non li potrebbe vantare. Tuttavia, da quello che dici, se il soggetto era titolare di un salone, credo proprio che avesse ottenuto il riconoscimento presso la commissione provinciale. Se ce l'ha, quello e' un requisito che resta per sempre.
Preciso meglio: prima l'esperenza lavorativa era sufficiente per l'ottenimento del requisito ma, in ogni caso, bisognava passare dalla commissione per il riconoscimento.