Con la nota 3877 del 19 marzo 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce che gli uffici del Runts non potranno ?essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarit? della costituzione delle assemblee (profili che possono riguardare, tra l'altro, l'osservanza delle norme riguardanti la convocazione degli organi assembleari o l'effettiva presenza dei soci in numero sufficiente alla loro costituzione) n? a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull'idoneit? dell'organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell'ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa?. Nei casi di inosservanza delle previsioni statutarie o legislative in merito alle modalit? di convocazione, riunione, deliberazione degli organi assembleari, l'inidoneit? delle maggioranze raggiunte rispetto alla tipologia di modifiche effettuate allo statuto o ancora l'assunzione da parte degli organi sociali di delibere in contrasto con le disposizioni statutarie, la sede opportuna per la tutela della lesione di tali diritti non pu? che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire. Il Runts potr? e dovr? verificare i risultati della deliberazione assembleare. Concentrando le verifiche sulla conformit? finale del testo statutario anche in relazione a quanto previsto nell'art. 47, c. 2 del CTS, che individua l'oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale Ets.
Si ricorda che per gli [b]adeguamenti obbligatori[/b] al CTS degli statuti di ODV ed APS fino al [b]31 maggio 2021[/b] si pu? provvedere con le maggioranze semplificate dell'Assemblea ordinaria