Buongiorno, h difficolt? ad individuare la distinzione tra quote di partecipazione e di esecuzione nell?ambito di un RTI per i lavori e per i servizi in particolare quelli di progettazione
Provo a sottoporvi un esempio
1) Lavori
OG1: ? 1.000.000; OS30: ? 200.000
R.T.
A qualificato OG1 III e OS30 I.
B qualificato OG1 II e OS30 I.
Le quote di esecuzione sono per OG1: A 70% e B 30% e per OS 30: A 40% e B 60%.
Se l'importo totale dei ll ? 1.200.000 e A ne esegue 780.000 mentre B ne esegue 420.000 immagino quote di partecipazione rispettivamente del 65% e del 35%
Tuttavia mi chiedo le quote di partecipazione di A e B che rappresentano una quota di ?presenza? al R.T. tra quali limiti possono variare?
Per i servizi - ad esempio servizi di progettazione con pi? categorie - che rapporto c?? fra quota di partecipazione e quota di esecuzione?
Vi ringrazio anticipatamente
Buongiorno,
l'argomento in questione ? abbastanza complesso, provo a semplificare.
[color=red][b]
la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di ?presenza? della singola impresa all?interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilit? del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della Stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell?appalto[/b][/color] da dichiarare in fase di presentazione
[color=red][b]la quota di esecuzione ? la parte di lavoro, di servizio o di fornitura che verr? effettivamente realizzato da ciascuna dell?imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento.[/b][/color] possono non essere presenti nella prima fase(anche se non dichiarati)ma dovranno essere presenti nella fase dell'esecuzione.
Il vecchio codice dei contratti pubblici richiedeva in origine [b]una triplice corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione[/b]. Infatti, l?art. 37, comma 13, d.lgs. 163 del 2006,prevedeva che ?[i]i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento"[/i], successivamente questa corrispondenza ? stata limitata solo agli appalti di lavori pubblici, prevedendo appunto solo l'obbligo di specificare nell?offerta ?le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati? (art. 48, comma 4) ed in particolare, per i raggruppamenti temporanei, viene precisato che ?[color=red][b]nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti[/b][/color]?.
Ecco delle sentenze, una del Consiglio di Stato in seduta plenaria(quindi attuale riferimento)
http://www.salvisjuribus.it/adunanza-plenaria-62019-requisito-di-qualificazione-del-rti/
https://www.iusinitinere.it/quote-di-partecipazione-e-quote-di-esecuzione-del-rti-negli-appalti-di-servizi-rilevanti-indicazioni-espresse-dal-consiglio-di-stato-18831
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/quote-di-partecipazione-quote-di-esecuzione/
In conclusione, eventuali limiti, debbono essere previsti dal bando di gara.
Vincenzo
Grazie
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