E' possibile autorizzare un nuovo impianto di distributori carburanti dove nella sua composizione, non sono previste le colinnine per la ricarica di auto elettriche?
riferimento id:58629incollo il comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 257/2016 ma consiglio di vederlo tutto:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 6, comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonch? di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalit? self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate gi? individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilit? tecniche di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le regioni con densit? superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della sezione D dell'allegato III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL.