La normativa di riferimento sui danni da bagaglio smarrito e' data dall'[b]articolo 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999,[/b] ratificata dall?Italia con la legge 12 del 2004, normativa che disciplina [b]la responsabilita' del vettore aereo e l?entita' del risarcimento del danno per la perdita,[/b] distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.
L?indennita' prevista dall?art 22 e' contenuta nella somma di [b]1000 diritti di speciali di prelievo per passeggero.[/b].
I diritti di prelievo sono una specie di valuta che costituisce l?unita' di misura fissata dal fondo monetario internazionale (FMI), ed e' ricavata da un paniere di valute nazionali. I diritti di prelievo sono spesso utilizzati nelle transazioni internazionali e nelle convenzioni. Al tasso di cambio attuale, mille diritti speciali equivalgono a poco piu' di mille Euro.
Secondo la Corte di Cassazione,[b] ordinanza n. 3165/2021,[/b] l?art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una [b]limitazione della responsabilita' del vettore aereo, ragion per cui l?indennita' di 1000 diritti di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. [/b]Non solo quindi il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l?acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale.
Unica spesa che [b]fuoriesce[/b] dall?indennita' stabilita in misura fissa, e' quella delle [b]spese legali sostenute dal passeggero per far valere il proprio diritto, e degli altri oneri connessi con la controversia, oltre agli interessi. [/b]
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