Data: 2021-03-23 07:12:25

Danni da perdita del bagaglio aereo

La normativa di riferimento sui danni da bagaglio smarrito e' data dall'[b]articolo 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999,[/b] ratificata dall?Italia con la legge 12 del 2004,  normativa che disciplina [b]la responsabilita' del vettore aereo e  l?entita' del risarcimento del danno per la perdita,[/b] distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.

L?indennita' prevista dall?art 22 e' contenuta nella somma di [b]1000 diritti di speciali di prelievo per passeggero.[/b].

  I diritti di prelievo sono una specie di valuta che costituisce l?unita' di misura fissata dal fondo monetario internazionale (FMI), ed e' ricavata da un paniere di valute nazionali. I diritti di prelievo sono spesso utilizzati nelle transazioni internazionali e nelle convenzioni.  Al tasso di cambio attuale, mille diritti speciali equivalgono a poco piu' di mille Euro.

Secondo la Corte di Cassazione,[b] ordinanza n. 3165/2021,[/b]  l?art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una [b]limitazione della responsabilita' del vettore aereo, ragion per cui l?indennita' di 1000 diritti di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. [/b]Non solo quindi il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l?acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale.

Unica spesa che [b]fuoriesce[/b] dall?indennita' stabilita in misura fissa, e' quella delle [b]spese legali sostenute dal passeggero per far valere il proprio diritto, e degli altri oneri connessi con la controversia, oltre agli interessi. [/b]

https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/23/danni-per-perdita-bagaglio-aereo

riferimento id:58612
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it