Buonasera chiedo una spiegazione in materia penale: secondo alcuni Tar la condanna inflitta ad un soggetto emessa per decreto penale non equivale a sentenza di condanna (TAR Emilia Romagna - Bologna sent. I - n. 1550/2005, TAR Veneto - Sez.I - sent. n. 1909/2006, TAR Veneto. Sez. III , sent. n. 1770/2001). Lavoro presso un EE.LL. e ad un imprenditore che ha presentato Scia di commercio risulta (dal certificato penale) nel 2018: Decreto penale del GIP Tribunale di.... esecutivo il 15.5.2018. Devo considerare che questo imprenditore ? in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 oppure no? Che differenza c'? tra decreto penale e sentenza di condanna? Grazie. Saluti.
Buonasera, il decreto penale di condanna è un istituto previsto dagli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale. La finalità della norma è quella di perseguire reati meno gravi mediante un’istruttoria semplificata, accelerata e sommaria. Gli effetti del decreto penale di condanna equivalgono sostanzialmente a quelli di una sentenza di condanna, tuttavia la pena irrogata non può che essere di tipo pecuniario.
Nell’art. 71 Dlgs 59/2010 leggo tra le cause ostative, tra le altre, l’aver riportato sentenza di condanna per delitti puniti con pena detentiva non inferiore a tre anni ovvero sentenza di condanna a pena detentiva.
Non conosco il contenuto delle sentenze citate, ma a rigor di logica mi sento di concordare con l’interpretazione data dal TAR. Ancor più considerando che, invece, l’art 80 del dlgs 50/2016 accanto alla sentenza di condanna cita espressamente anche il decreto penale di condanna.
Spero di essere stata utile,
Marta
Gent.mo Avv.to Valgattarri ringrazio moltissimo della spiegazione sulla differenza tra decreto penale e sentenza di condanna. Ho posto una domanda non esaustiva. Riporto quanto risulta dal certificato penale: ... " 2018. Decreto penale del GIP Tribunale di.... esecutivo il 15.5.2018, 1? reato) violazione delle norme in materia ambientale art. 279 del D.Lgs. 152/2006 (commesso da .... 2014 e fino a .... 2017). Dispositivo : ammenda 300,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale" .
L'art. 71 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 59/2010 specifica che non possono esercitare l'attivit? commerciale di vendita e somministrazione coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanit? pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale.
Il Mise a mio specifico quesito ha chiarito che la violazione dell'art. 279 del T.U.A. ? un reato contro l'igiene e la sanit? pubblica e quindi con le Sue spiegazioni mi pare di capire che comunque l'imprenditore in questione non ? in possesso dei requisiti morali (decreto penale e sentenza di condanna si equivalgono tranne nella pena che nel caso di decreto ? solo pecuniaria..... ho ben inteso?). Se non ? troppo tardi mi iscrivo al gruppo di studio di diritto e procedura penale.
Buongiorno!
A mio avviso, la dicitura "con sentenza passata in giudicato" esclude l'operatività del decreto penale di condanna perché - se è pur vero che il decreto penale nasce come "costola" della sentenza in chiave di semplificazione del procedimento penale, per reati meno gravi in cui il Pm ritenga di irrogare la sola sanzione pecuniaria - l'interpretazione letterale mi porta a ritenere che il legislatore abbia voluto circoscrivere i casi di esclusione ai casi di condanna con sentenza (e quindi ai casi più gravi).
In questa direzione, oltre che le sentenze del Tar e una ratio di favor per il cittadino, mi pare che si ponga anche il fatto che nel codice dei contratti pubblici il legislatore ha voluto puntualizzare l'inclusione anche dei casi di condanna con decreto penale, quindi ribadendo la distinzione tra i due istituti.
Quindi, io non riterrei sussistente la causa di esclusione del richiedente.
Non so se mi sono spiegata... è comunque una mia interpretazione, assolutamente non autorevole (consiglio di sentire anche altre opinioni in merito!)
Per l'iscrizione al gruppo, certo, il primo incontro è stasera alle ore 18.00 (è stato anticipato).
Se ha interesse mi contatti sulla mail: [b]m.valgattarri@gmail.com[/b], così le giro tutte le info del caso e anche il materiale didattico per stasera.
Un saluto,
Marta