Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 30 settembre 2020 ha affermato che l?i[b]mpossibilita' parziale sopravvenuta della prestazione di uno dei contraenti causata da eventi eccezionali ed imprevedibili (quale l?epidemia pandemica) [/b]permette alla parte[b] non inadempiente[/b] e che non abbia interesse alla risoluzione del contratto di ottenere la [b]riduzione della propria prestazione, in ottemperanza al dovere di correttezza e solidarieta' ex art. 2 Cost.[/b].
Il principio di buona fede ex art. 1375 c.c. costituisce fondamento imprescindibile del rapporto contrattuale, dalla sua formazione alla sua eventuale evoluzione. Le parti sono sempre tenute a contrattare rispettando il dovere costituzionalmente garantito della solidarieta' (art. 2 Cost.) il quale giustifica anche una ri[b]valutazione del canone locativo a fronte della sopravvenienza di un?eccessiva onerosita' della prestazione dovuta a causa di eventi imprevedibili ed eccezionali.
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http://www.salvisjuribus.it/riduzione-del-canone-di-locazione-a-causa-del-covid-19/