La Corte dei Conti sezione Regionale di controllo Lombardia con la delibera n.29/2021 si ? espressa in merito alla richiesta di parere della Provincia di Bergamo.
Quesito:[color=red][size=8pt][i]possibilit? di corrispondere al personale dipendentegli incentivi per funzioni tecniche previstidall?articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di un appalto di servizi di manutenzione invernale delle strade provinciali (disgelo del piano viabile, sgombero della neve e spazzamento) d?importo superiore a ? 500.000,00 articolato in diversi lottifunzionali, ciascuno dei quali d?importo inferiore a questa soglia.[/i][/size][/color]
Sintesi del parere:
A) [color=blue][b]Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformit? alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell?individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell?appalto superiore (articolo 35) o inferiore(articolo 36)alla soglia comunitaria[/b][/color]
B)[color=green][b]Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalit? di gara, quindi, risponde all?esigenza di evitare l?artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regoledi matrice europea. Per tutte le altre finalit?, invece,il cumulo dei lotti restairrilevante:irequisiti di partecipazione, l?importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all?ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all?importo dei solilotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all?importo cumulato di tutti i lotti messi a gara[/b][/color]
[u][b]La Sezione ritiene, dunque,che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di ? 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell?esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, n? che possa farsi riferimento all?importo cumulato dei lotti per la determinazione dell?importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente,come separatamente sono eseguiti, bench? aggiudicati contestualmente con un?unica procedura di gara in ossequio al disposto dell?articolo 35 del codice dei contratti pubblici[/b][/u]
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Vincenzo