Buongiorno,
oggi oltre ad analizzare la sentenza del Consiglio di Stato in merito agli affidamenti "in house", vi fornir? un'utile analogia con la "motivazione" prevista dalla L.241/90 sui provvedimenti amministrativi.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 2102/2021 ha fonrito delle importantissime indicazioni in merito agli affidamenti in oggetto, stabilendo che:
1)[color=red][b]Obbligo[/b][/color] [b]di motivare[/b] le condizioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato, in quanto questa procedura ? secondaria rispetto al "classico" affidamento, che pu? essere dispsoto [b]solo[/b] in caso di dimostrato fallimento del mercato.
2)[color=red][b]obbligo[/b][/color] [b]di indicare[/b] gli specifici benef?ci per la collettivit? connessi all'opzione per l'affidamento diretto.
Il Consiglio di Stato conclude, affermando che l'applicazione dell'affidamento in "house" non pu? trovare fondamento[b] su dati evanescenti, di carattere eventuale o meramente organizzativo, insuscettibili di manifestare un corrispondente significativo beneficio per la collettivit?, derivante dal ricorso al modello dell'in house providing, e di integrare una parallela valida ragione derogatrice del ricorso primario al mercato.[/b]
Quindi, seppur settoriale, questo obbligho di motivazione indicato dal Consiglio di Stato, potrebbe essere utilizzato come "jolly" nel caso specifico di un quesito sulla motivazione dell'atto o del provvedimento amministrativo.
Vincenzo