La Corte di Cassazione con sentenza n. Cassazione n. 29469/20 ha enunciato il seguente principio di diritto: ""i[i]l Testimone di Geova, che fa valere il d[b]iritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libert? di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione [/b]pur avendo prestato il [b]consenso al diverso trattamento ch[/b]e abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purch? dalla stessa emerga in modo inequivoco la volont? di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita".
La Suprema Corte conferma la propria giurisprudenza (conforme a quella della CEDU ai sensi degli artt. 8 e 9 della Convenzione) che ha individuato [b]nel dissenso alle emotrasfusioni del paziente Testimone di Geova una particolare fattispecie, [/b]distinta dalla n[b]ormale autodeterminazione sanitaria inquadrata nel classico schema del consenso informato. [/b]La Corte, infatti, rileva come in questo caso si realizzi un'"osmosi di principi costituzionali" che vede come perno l'art. 19 della Costituzione, ossia la libert? religiosa.
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