Data: 2021-03-21 18:15:29

Corte Edu: sanzione AGCOM natura sostanzialmente penale

  La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 10 dicembre 2020  richiama la sua giurisprudenza consolidata secondo la quale, per determinare [b]se sussista un'accusa penale, [/b]occorre tener conto di tre criteri: la q[b]ualificazione giuridica della misura in questione nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severita' della sanzione[/b]? (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, ? 82, serie A n. 22). Questi criteri sono, peraltro, [b]alternativi e non cumulativi:[/b] affinche' si possa considerare che esiste una accusa in materia penale  ai sensi dell?articolo 6 c. 1, e' sufficiente che l'illecito in questione sia, per sua natura, [b]penale rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l'interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravita', rientra in linea generale nell'ambito della materia penale.[/b] Cio' non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non permette di giungere a una conclusione chiara in merito alla sussistenza di un'accusa in materia penale (Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, ?? 30-31, CEDU 2006-XIII, e Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, ? 31, CEDU 2007-IX (estratti)).

Per quanto riguarda la [b]natura dell?illecito, la Corte rammenta che l?AGCOM,[/b] autorita' amministrativa indipendente, ha il compito di promuovere [b]la trasparenza nella struttura delle imprese e delle societa' che operano nel settore dell?informazione [/b]affinche' quest?ultima sia libera e accessibile, e non concentrata nelle mani di centri di potere economico, e rileva che si tratta in tal caso di interessi generali della societa' normalmente protetti dal diritto penale (si veda, mutatis mutandis, A. Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, ? 40; si veda anche Societa' Stenuit c. Francia, rapporto della Commissione europea dei diritti dell?uomo del 30 maggio 1991, ? 62, serie A n. 232 A). Essa osserva inoltre [b]che le sanzioni pecuniarie inflitte dall?AGCOM miravano per lo pi? a punire le ricorrenti al fine di impedire una recidiva, [/b]ed erano pertanto basate su norme che perseguono uno scopo sia [b]preventivo ? dissuadere le interessate dal ricominciare ? che repressivo ([/b]si veda, mutatis mutandis, Jussila, sopra citata, ? 38).

Per quanto riguarda la [b]natura e la severita' della sanzione che puo' essere irrogata? [/b]alle ricorrenti (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, ? 120, CEDU 2003-X), la Corte constata che la sanzione in questione [b]non poteva essere sostituita da una pena privativa della liberta' in caso di mancato pagamento [/b](si veda, a contrario, Anghel c. Romania, n. 28183/03, ? 52, 4 ottobre 2007). Essa osserva, tuttavia, che l?AGCOM ha inflitto alle ricorrenti una sanzione pecuniaria di 103.000 EUR e che, a seguito di tale sanzione, le interessate non hanno potuto avere accesso a ulteriori forme di finanziamento di importo superiore a 7.000.000 EUR, e considera pertanto, che la sanzione, considerato importo, fosse severa e abbia avuto per le ricorrenti delle conseguenze patrimoniali importanti.

Alla luce di quanto precede, [b]la Corte ritiene che le sanzioni in questione, per la loro severita', rientrino nell?ambito penale[/b] (si veda, mutatis mutandis, ?zt?rk, sopra citata, ? 54, e, a contrario, Inoc?ncio c. Portogallo (dec.), n. 43862/98, CEDU 2001 I).

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 2020 - Ricorsi n. 68954/13 e 70495/13 - Causa Edizioni del Roma societa' cooperativa a r.l. e Edizioni del Roma s.r.l. c. Italia

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