[color=red]SCHEMA DI DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”[/color]
PUBBLICHIAMO UNA SELEZIONE delle disposizioni di maggiore interesse dello schema di D.L. presentato dal Governo Monti
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività
edilizia
1. All’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 è
sostituito dal seguente: “Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di
atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti.”.
2. All’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 13
“1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di
organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa
comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e
presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai
regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei
relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso
di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo
della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento
della ricezione da parte dell’amministrazione.”;
b) al comma 3, prima delle parole: “Qualora l’immobile”, sono inserite le seguenti:
“Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,”;
c) al comma 4, prima delle parole: “Qualora l’immobile”, sono inserite le seguenti:
“Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,”.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 13
Nell’ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia
edilizia, già avviate con l’introduzione nell’ordinamento di disposizioni in materia di
attività edilizia libera, di segnalazione certificata di inizio attività e di formazione del
silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, la norma proposta interviene
in duplice direzione. 87
Per un verso in caso di scia si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri,
a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi (ovviamente non ricadenti nelle
materie forti escluse già dal periodo precedente dello stesso art. 19 comma 1), previsti
non solo a livello legislativo ma anche regolamentare, come noto in sede applicativa
dove a livello regionale e locale molti farraginosi passaggi procedimentali risultano
previsti da atti anche regolamentari.
Per un altro verso la stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio si
prevede espressamente per la dia, mediante la modifica dell’art. 23 del testo unico
dell’edilizia. In proposito, come noto, le leggi regionali prevedono per analoghi
interventi dia scia in termini spesso confusi ed alternativi. Con tale previsione si rimette
ordine quantomeno procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe sia che
si richieda la dia sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la scia.
Se in termini di principio generale l’intervento si pone quale principio fondamentale di
semplificazione (analogamente ed in una sorta di continuum con le norme sui titoli
edilizi), in termini di dettaglio la norma va a semplificare quella pletora di ostacoli
burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare nel corso del faticoso iter di
ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all’intervento proposto.
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Art. 17
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il 30
giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2012”.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 17
L’articolo proposto dispone una proroga sino al 31 dicembre 2012 per l’emanazione del
decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del
D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, avrebbe dovuto
adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si 89
rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1–quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 - che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15
gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di
noleggio con conducente - presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo
costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce
di alcune carenze sostanziali di carattere ordina mentale.
In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei
principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato
decreto legge Milleproroghe del dicembre 2008, presso il Senato dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative
fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonchè limiti aventi una
spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva
auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.
Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi
pareri.
Già in sede di conversione del primo D.L. n. 207/08 (il “mille proroghe” che ha visto
l’inserimento dell’articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva
espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione
che venisse soppresso il comma 1-quater dell’articolo 29.
La stessa, successivamente, ribadiva, con dei pareri espressi sui disegni di legge di
conversione dei decreti legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione
dell’efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di
noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al
rispetto dei principi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della
concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese
che prestano tale attività e raccomandava una profonda revisione di tali nuove
disposizioni.
Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di
pronuncia giudiziale ex art. 267 avente ad oggetto proprio l’esame sulla compatibilità
di alcune disposizione della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea,
come modificata dall’articolo 29-comma 1-quater del d.l. n.207/2008, con le norme del
Trattato.
La proroga, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una
disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare
la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1-quater,
nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli
enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal
caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno,
peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
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Art. 18
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per
forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti
pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell’anno
solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e
secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o
regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa
o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a
base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del
beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella
homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di
facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne
consente l’esportazione e il trattamento ai sensi delll’articolo 24 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di
legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad
esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente
partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano
entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è
rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o
attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione
è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da
parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo
regionale.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7
marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del
decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Il
Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il
31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi 17
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le
predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di
pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 18
La Trasparenza della attività della PA e la conoscibilità dei dati e delle informazioni
relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui
quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e
per lo sviluppo del sistema Italia.
Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e
più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato.
Dall’altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. 90
consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche
pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei
fenomeni. Il percorso avviato nel nostro Paese verso la “trasparenza totale”, si fonda su
innovazioni normative – a partire dal 1990 con la legge 241 -, ma si scontra con prassi
ispirate alla “segretezza” delle decisioni della PA che ne riducono la portata innovativa
e ne limitano le finalità riformatrici assegnate dal legislatore.
È necessario affermare che gli organismi – nessuno escluso - che erogano finanziamenti
pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, concessionari di servizi pubblici e
società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) siano obbligatoriamente tenuti
a pubblicare in rete – alla piena e immediata disponibilità del pubblico – i dati e le
informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati
alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di
garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici.
In molti Paesi la trasparenza della spesa pubblica è già realtà, e permette ai cittadini, o
alle loro associazioni, un controllo generale e continuo sulla gestione dei fondi pubblici.
Emblematica è al riguardo la legislazione sull'open government: è cosi che si indica la
trasparenza pubblica nei paesi anglosassoni e scandinavi (Stati Uniti, Svezia, Regno
Unito).
Nello specifico settore di nostro interesse i Paesi scandinavi sono stati antesignani: lo
studio e l’approfondimento della trasparenza in quegli Stati ha infatti confermato che la
piena accessibilità ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini – pur
nei limiti e con le garanzie previste dalla legge – ha prodotto un alto livello di legalità e
di integrità nella P.A.. È un esempio per tutti coloro che operano nelle istituzioni. Infatti
la pubblicazione delle informazioni sull’attività pubblica è direttamente collegata e
strumentale alla prevenzione della corruzione nella P.A., ma anche alla buona
“performance” nell’erogazione di servizi al cittadino. Nel Nord Europa si è raggiunto
un importante equilibrio tra la salvaguardia degli interessi dello Stato (sicurezza interna
ed estera, politica valutaria e monetaria) e le esigenze dei cittadini che, attraverso lo
sviluppo del diritto di accesso e della trasparenza, sono in grado di esercitare forme di
forte controllo sociale, volte a contrastare fenomeni illeciti. I paesi scandinavi, del
resto, detengono da anni i primi posti nelle classifiche stilate da autorevoli organismi di
settore sulla lotta alla corruzione nella P.A. Ma non è solo questo. Si è da più parti
rilevato infatti anche lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il
controllo dell’opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo
dell’amministrazione.
In particolare, il presente articolo disciplina l’obbligatorietà di pubblicazione via
internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica
amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici - con modalità che consentano
la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all’amministrazione
aggiudicatrice - al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La
conoscenza delle modalità di attribuzione e dell’importo delle somme erogate da parte
della pubblica amministrazione ha lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale
onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta
delle spese future.
Il comma 1 stabilisce che la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere
previsti dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad imprese ed altri soggetti
economici, di importo superiore a mille Euro nel corso dell’anno, sono soggetti alla
pubblicità via internet prevista dalla nuova disposizione, anche in relazione al principio
di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Nell’ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed 91
ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone,
professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.
I commi 2 e 3 prevedono che i dati in esame e tutti i dati pubblicati sui siti degli enti
obbligati, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall’articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, devono essere di facile
accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati, e devono essere
riportati in formato elettronico di testo per l’importazione ed esportazione in formato
tabellare (formato “Comma Separated Values – CSV”), in modo da essere accessibili in
modo semplice ai motori di ricerca.
In particolare, i dati devono specificatamente contenere il nome del soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; l’importo; la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al
progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e
capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta
attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo
97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - ai sensi
delle materie di esclusiva legislazione statale, previste dall’articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione - tutte le pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente
partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
Il comma 4 sancisce che dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni previste dal comma 1. La mancata pubblicazione dei dati e delle
informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo
alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d’ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. La
inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione
o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale
amministrativo regionale.
Il comma 6, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati
concernenti le spese per l’attività economica e contrattuale della pubblica
amministrazione con particolare riguardo a:
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e
successive modificazioni e integrazioni;
D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163, “ Codice dei contratti pubblici” e successive
modificazioni e integrazioni;
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il
Ministero dell’Interno;
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, c.d.
“decreto semplificazioni”, istituisce presso l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la “Banca dati nazionale dei
contratti pubblici”, allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il
controllo in tempo reale dell’azione amministrativa; 92
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, in particolare l’art. 8.
Il comma 6 autorizza, inoltre, il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo, anche mediante
l’ulteriore pubblicazione degli stessi dati nel portale nazionale di cui al D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150.
Il comma 7 specifica che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che alle attività previste si farà fronte
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto
anche conto che la vigente disciplina prevede già l’obbligo dell’Amministrazione di
attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della
pubblicità di attività amministrative via Internet.
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Art.43
Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
aggiunto il seguente: “49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie
amministrative di cui al precedente comma 49-bis.”
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 43 121
La norma intende chiarire quale sia l’Autorità amministrativa competente all’esercizio
del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di
Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il
licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, sub specie di fallace indicazione,
dell’ uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della
normativa europea sull'origine. Al riguardo, infatti è previsto l’obbligo, per i soggetti
interessati (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci
alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un’attestazione, circa le informazioni -
che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva
origine estera di prodotti o merci.
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Art. 44
S.R.L. Semplificata
1. All’art. 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella rubrica, le parole “dei giovani” sono soppresse;
b)il comma 2 è sostituito dal seguente:”con atto di natura non regolamentare del
Ministro della Giustizia è adottato, su proposta del Consiglio nazionale del
notariato, il modello standard cui devono conformarsi l’Atto costitutivo e lo
Statuto, con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa,
sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modulo”;
c)il comma 3 è sostituito dal seguente: ”3. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel
registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età
inferiore a 35 anni e non sono dovuti onorari notarili”;
d)Il Ministero della Giustizia fissa l’importo massimo per il rimborso delle spese
generali che il Notaio può chiedere nel caso in cui i soci abbiano età superiore ai
35 anni.
2. All’art. 2463bis del Codice Civile, come introdotto dal decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)Al primo comma le parole: ”che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data
della costituzione”, sono soppresse;
b)Il quarto comma è sostituito dal seguente: “una quota pari al 25% degli utili netti
risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile
sino a che questa unitamente al capitale raggiunge l’ammontare di 10.000 euro.”
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 44
La proposta emendativa contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella
classifica Doing Business.
L'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce "Starting a business",
scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa. La graduatoria viene
compilata su specifici case study e la fattispecie Srl semplificata oggetto della norma
non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli under 35. La sola rimozione
del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformarsi al benchmark dei nostri
competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti nella classifica generale,
con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive.
Contestualmente la stessa norma sostituisce il regolamento di attuazione ancora in
corso di attuazione con un modello standard di statuto inderogabile, che faciliterà il
lavoro – con sensibile riduzione dei costi – dei notai, e mantiene l’esenzione dai diritti
di bollo e dalle altre tasse solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni al fine di
mantenere l’invarianza di spesa.
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Art. 51
Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
1.Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-
quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle
ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con
modificazioni in legge 14 settembre, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, il
termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall’art. 12, comma 2
del DM 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già
richiamato decreto legge 13 agosto 2011, n. 148 e con l’art. 6, comma 2, lettera focties) del decreto legge 70/2011, è sospeso fino al compimento delle anzidette
verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento
informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del
D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti
agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n.
205.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è
fissato il nuovo termine per l’entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale
termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009,
come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono
conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei
contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 51
Con la proposta si intende prorogare al 31 dicembre 2013 il termine per l’entrata in
vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di
consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del
sistema, anche in ragione della previsione dell’utilizzo di modalità semplificate
previste dall’articolo 6 del decreto legge n.138/2011 in collaborazione con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Lo stesso articolo prevede peraltro, in relazione ai ripetuti rinvii che hanno finora
impedito l’operatività del nuovo sistema, che entro il termine della nuova proroga
l’amministrazione debba valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per procedere
alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente caducazione dei
rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti previsioni della
legge n. 241/1990.
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[color=red]In allegato il testo completo[/color]
Illustrazione del DL “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”
riferimento id:5858