Buonasera, sto andando in confusione su un concetto.
Non so se sto interpretando bene le lettere (L) ed (R) presenti nel testo unico 380/2001.
Durante l'ascolto della prima lezione del corso Cod019_0 - Profili tecnici nella PA, ho interpretato che negli articoli accompagnati da (R) le REGIONI possono dettare norme di dettaglio pi? puntuali ma nel rispetto dei principi generali e fondamentali dettati dallo STATO quindi in ambito di "legislazione concorrente tra stato e regioni", mentre in quelli accompagnati dalla (L) le regioni non hanno alcuna potest? legislativa e regolamentare perch? di "legislazione esclusiva statale".
Non capisco se ? giusta la suddetta interpretazione o se anche negli articoli accompagnati con (L) le regioni, avendo potest? di adottare fonti primarie, possono dettare disposizioni.
Questo dubbio si collega ad un secondo GRANDE dubbio che sottopongo.
L'art. 5 (R) del testo unico dell'edilizia dispone che le amministrazione comunali nell'ambito della propria autonomia costituiscono uno sportello unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti tra privati cittadini, amministrazione e ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine al titolo edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attivit?.
La regione Sardegna, con legge regionale 24/2016 ha promosso l'attivazione del SUAPE ovvero (SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE) che unifica sportello SUE e SUAP.
E' la "legislazione concorrente tra stato e regioni" o forse, perch? essendo una Regione a statuto speciale ai sensi della legge costituzionale n.3 del 1948 e conseguentemente ad essa avendo potest? legislativa (credo esclusiva), ? lo "statuto di autonomia" ad averle dato la potest? di disporre questa unione tra i due differenti sportelli?
Grazie anticipatamente per la risposta.
Buonasera, sto andando in confusione su un concetto.
Non so se sto interpretando bene le lettere (L) ed (R) presenti nel testo unico 380/2001.
Durante l'ascolto della prima lezione del corso Cod019_0 - Profili tecnici nella PA, ho interpretato che negli articoli accompagnati da (R) le REGIONI possono dettare norme di dettaglio pi? puntuali ma nel rispetto dei principi generali e fondamentali dettati dallo STATO quindi in ambito di "legislazione concorrente tra stato e regioni", mentre in quelli accompagnati dalla (L) le regioni non hanno alcuna potest? legislativa e regolamentare perch? di "legislazione esclusiva statale".
Non capisco se ? giusta la suddetta interpretazione o se anche negli articoli accompagnati con (L) le regioni, avendo potest? di adottare fonti primarie, possono dettare disposizioni.
Questo dubbio si collega ad un secondo GRANDE dubbio che sottopongo.
L'art. 5 (R) del testo unico dell'edilizia dispone che le amministrazione comunali nell'ambito della propria autonomia costituiscono uno sportello unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti tra privati cittadini, amministrazione e ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine al titolo edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attivit?.
La regione Sardegna, con legge regionale 24/2016 ha promosso l'attivazione del SUAPE ovvero (SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE) che unifica sportello SUE e SUAP.
E' la "legislazione concorrente tra stato e regioni" o forse, perch? essendo una Regione a statuto speciale ai sensi della legge costituzionale n.3 del 1948 e conseguentemente ad essa avendo potest? legislativa (credo esclusiva), ? lo "statuto di autonomia" ad averle dato la potest? di disporre questa unione tra i due differenti sportelli?
Grazie anticipatamente per la risposta.
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1) niente vieta che un ufficio si occupi di procedure distinte (quindi i SUAPE potrebbero essere creati anche in Comuni senza supporto legislativo regionale ed in molti enti il SUAP è gestito dall'ufficio edilizia)
2) in Sardegna è possibile obbligare a ciò i COmuni in virtù della competenza quale Regione a statuto speciale.
Buongiorno,
non riesco a capire a pieno questa risposta:
2) in Sardegna è possibile obbligare a ciò i COmuni in virtù della competenza quale Regione a statuto speciale.
in virt? della prima:
1) niente vieta che un ufficio si occupi di procedure distinte (quindi i SUAPE potrebbero essere creati anche in Comuni senza supporto legislativo regionale ed in molti enti il SUAP è gestito dall'ufficio edilizia).
Buongiorno,
non riesco a capire a pieno questa risposta:
2) in Sardegna è possibile obbligare a ciò i COmuni in virtù della competenza quale Regione a statuto speciale.
in virt? della prima:
1) niente vieta che un ufficio si occupi di procedure distinte (quindi i SUAPE potrebbero essere creati anche in Comuni senza supporto legislativo regionale ed in molti enti il SUAP è gestito dall'ufficio edilizia).
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Nel Lazio (Regione a statuto ordinario) esiste il SUEAP
https://www.sueapcisterna.it/cose-il-sueap/
Dove l'ufficio gestisce le pratiche del SUAP e quelle edilizie ... nell'ambito della propria autonomia organizzativa il Comune ha deciso di affidare tali procedure ad un unico ufficio. Non era tenuto (come in Sardegna) ... ma lo ha fatto
Buongiorno,
non riesco a capire a pieno questa risposta:
2) in Sardegna è possibile obbligare a ciò i COmuni in virtù della competenza quale Regione a statuto speciale.
in virt? della prima:
1) niente vieta che un ufficio si occupi di procedure distinte (quindi i SUAPE potrebbero essere creati anche in Comuni senza supporto legislativo regionale ed in molti enti il SUAP è gestito dall'ufficio edilizia).
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Nel Lazio (Regione a statuto ordinario) esiste il SUEAP
https://www.sueapcisterna.it/cose-il-sueap/
Dove l'ufficio gestisce le pratiche del SUAP e quelle edilizie ... nell'ambito della propria autonomia organizzativa il Comune ha deciso di affidare tali procedure ad un unico ufficio. Non era tenuto (come in Sardegna) ... ma lo ha fatto
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Implicitamente mi sta confermando che ho interpretato malissimo le (L) e le (R) del testo unico 380/2001?
Non c'? alcun collegamento tra esse e la definizione di legislatura esclusiva statale, legislatura concorrente stato/regioni e legislatura residuale regionale?
Esse fanno riferimento solo ed esclusivamente ai limiti delle suddette potest? legislative dettati dall'art. 117 della costituzione ma quelle lettere NON SONO DA ATTRIBUIRE a:
(L) = principi fondamentali e generali;
(R) = disposizioni piu' puntuali;
Questo concetto mi sta mandando in tilt nella prosecuzione del corso.
Grazie per la sua pazienza e sua disponibilit?.
Buongiorno,
non riesco a capire a pieno questa risposta:
2) in Sardegna è possibile obbligare a ciò i COmuni in virtù della competenza quale Regione a statuto speciale.
in virt? della prima:
1) niente vieta che un ufficio si occupi di procedure distinte (quindi i SUAPE potrebbero essere creati anche in Comuni senza supporto legislativo regionale ed in molti enti il SUAP è gestito dall'ufficio edilizia).
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Nel Lazio (Regione a statuto ordinario) esiste il SUEAP
https://www.sueapcisterna.it/cose-il-sueap/
Dove l'ufficio gestisce le pratiche del SUAP e quelle edilizie ... nell'ambito della propria autonomia organizzativa il Comune ha deciso di affidare tali procedure ad un unico ufficio. Non era tenuto (come in Sardegna) ... ma lo ha fatto
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Implicitamente mi sta confermando che ho interpretato malissimo le (L) e le (R) del testo unico 380/2001?
Non c'? alcun collegamento tra esse e la definizione di legislatura esclusiva statale, legislatura concorrente stato/regioni e legislatura residuale regionale?
Esse fanno riferimento solo ed esclusivamente ai limiti delle suddette potest? legislative dettati dall'art. 117 della costituzione ma quelle lettere NON SONO DA ATTRIBUIRE a:
(L) = principi fondamentali e generali;
(R) = disposizioni piu' puntuali;
Questo concetto mi sta mandando in tilt nella prosecuzione del corso.
Grazie per la sua pazienza e sua disponibilit?.
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Confermo.
L= legge (fonte primaria)
R=regolamento (fonte secondaria).
Riguardano esclusivamente lo STATO e non il rapporto con le Regioni.
Ricordo inoltre che il il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è ANTECEDENTE alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
Stai studiando bene, lascia perdere questo aspetto ... rischi di concentrarti su profili importanti ma secondari in questa fase della preparazione.
Ok. Grazie mille.
riferimento id:58574