SCIA presentata per conto di una società da persona diversa dall'Amministratore Unico (nel mio caso dal titolare di una quota della proprietà)... Secondo me è da rigettare in quanto il dichiarante è privo di legittimazione (ha la proprità ma non la legale rappresentanza).
Giusto?
Ti riporto questo spunto
[i]Mentre l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società (tale potere ha rilevanza esterna).
a) [color=red]Se non è diversamente pattuito nel contratto sociale, la rappresentanza della società spetta a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, a seconda che in un modo o nell'altro sia stata prevista l'amministrazione[/color]. Ciò comporta che:
- se l’amministrazione è disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della società (firma disgiunta);
- se l’amministrazione è congiuntiva, tutti gli amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta).
b) Bisogna, tuttavia, precisare che è data ai soci la possibilità di regolare diversamente il potere di amministrare da quello di rappresentare. Ad esempio:
-[color=red] si può riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni amministratori[/color];
- si può stabilire che per determinati atti sia necessaria la firma congiunta, anche se l’amministrazione è disgiunta;
- si può prevedere la firma disgiunta per gli atti che non superano un determinato importo o per alcune materie o categorie di atti o operazioni, o, genericamente, per gli atti di ordinaria amministrazione e la firma congiunta per quelli di ammontare superiore o non elencati o di straordinaria amministrazione (ovvero per quegli atti di amministrazione che rientrano nell’attività prevista come oggetto sociale della società stessa).
Rivolgetevi al notaio per un utile consiglio.[/i]
Fonte [url=http://www.notaiovacirca.com/txt/allegati/guide_imprese/3_tipi_di_societa.pdf]http://www.notaiovacirca.com/txt/allegati/guide_imprese/3_tipi_di_societa.pdf[/url] pagina 5
Secondo me se il sottoscrittore non ha i poteri di rappresentanza non può sottoscrivere la scia. Essendo un atto modificativo, in questo caso costitutivo, della vita societaria dovrebbe avere questi poteri.
L'art. 2384 cc afferma che "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".
La soluzione, quindi, la si potrebbe trovare con una visura camerale e nel qual caso [u]non[/u] ci fosse indicata l'eventuale limitazione della rappresentanza si potrebbe considerare valida.
L'amministratore unico è colui che è nominato dall'assemblea dei soci con pieni poteri di rappresentanza e di amministrazione. Non può delegare altri per adempimenti di responsabilità che coinvolga la società. Solo in presenza di un consiglio di amministrazione può essere indicato un amministratore delegato, componente del consiglio stesso, che può essere diverso dal presidente. Trattandosi di un organo monocratico, l'amministratore unico non può delegare una persona diversa. Non saprei invece essere più preciso in caso di amministrazione controllata della società. Comunque in questo caso sarebbe trascritto nel Registro delle Imprese.
riferimento id:5857Chi ha firmato la Scia non è amministratore...
Ho già chiesto visura e dalla stessa risulta che:
- il dichiarante ha una quota del capitale sociale (60%) e non viene indicato come legale rappresentante
- l'amministratore unico è altro soggetto ed è indicato come rappresentante dell'impresa
- l'amministratore unico può nominare direttori, institori, preposti, procuratori speciali, all'uopo conferendo anche il potere di rappresentanza della società, ma solo per il compimento di determinati atti o categorie di negozi, determinandone , altres', le attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che riterrà opportune. La firma sociale e la legale rappresentanza della società spettano all'amministratore unico.
Da quanto scrivi sembrerebbe che il dichiarante non abbia titolo (legale rappresentanza) e quindi sia da considerarsi irricevibile la scia.
Ma, seppur raramente, mi è capitato ancora di ricevere istanze di grosse società (soprattutto petrolifere) presentate tramite il responsabile di area che aveva specifica delega dal legale rappresentante ad agire in nome e per conto di.
Per cui farei una richiesta di conformazione (inteso come richiesta di dimostrazione di aver titolo) direttamente all'interessato, dando un termine congruo.