Data: 2021-03-19 18:29:19

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria Sentenza 18 marzo 2021, n. 5

[color=red][b]Consiglio di Stato Adunanza plenaria Sentenza 18 marzo 2021, n. 5[/b][/color]

[left][i][color=green][b]Quesito: "nell'ipotesi di partecipazione ad una gara d'appalto di un consorzio stabile, che ripeta la propria qualificazione, necessaria ai sensi del bando, da una consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, quest'ultima vada considerata come soggetto terzo rispetto al consorzio, equiparabile all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicch? la perdita da parte della stessa del requisito durante la gara imponga alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione, in applicazione dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e/o dell'art. 63 direttiva 24/2014/UE, derogandosi, pertanto, al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all'affidamento dei lavori".[/b][/color][/i][/left]

[b][color=blue][i]Si chiede, in estrema sintesi, di accertare se, nel caso di consorzio stabile, la consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, da cui il Consorzio ritrae la propria qualificazione in applicazione del meccanismo del "cumulo alla rinfusa", ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis vigente),debba essere considerata soggetto terzo rispetto all'organismo consortile. Se cos? fosse, infatti, data l'equiparazione che verrebbe a determinarsi con l'impresa ausiliaria nell'avvalimento, ne deriverebbe che anche al caso in cui la consorziata perda il requisito di qualificazione in corso di gara, potrebbe e dovrebbe applicarsi l'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, con conseguente possibilit? per il consorzio stabile di procedere alla sostituzione della stessa, in deroga al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all'affidamento dei lavori.[/i][/color][/b]

[i][color=red][b]Massima:[/b][/color][color=red][b]in risposta al quesito posto a mezzo dell'ordinanza di rimessione, il seguente principio: "La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, ? equiparabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicch? la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione".[/b][/color][/i]

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Vincenzo

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