Data: 2021-03-19 14:32:32

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA

Buongiorno pongo un quesito in merito alla nomina del RPCT.
Nel Comune tale figura ? di norma attribuita al Segretario comunale, ma in base all'art 1  comma 7 della L. 190/2012
7. ... Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ? individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione." ,
sembrerebbe che l'interpretazione di tale norma sia nel senso che la qualifica del Segretario comunale quale RPCT derivi direttamente dalla legge e non occorre un atto di nomina da parte del Sindaco, e che invece ? richiesto e deve essere motivato, nel caso in cui sia nominato un apicale diverso dal segretario.

? corretta questa interpretazione?
Grazie
Fabio

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Data: 2021-03-19 15:12:22

Re:NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA

Buongiorno anzitutto è bene ricordare Come il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza funga da tramite tra l'autorità Nazionale anticorruzione e l'ente di riferimento un po' come il dpo che fa da tramite tra la pubblica amministrazione e il garante della privacy. Deve essere quindi un soggetto che abbia una certa Indipendenza e sia in grado di controllare l'attivita' dell'amministrazione effettuando un controllo ex ante e segnalando i casi di mancato adempimento o ritardo degli obblighi di pubblicazione agli organi indirizzo-politico, all'Oiv e all'Anac. Ovviamente predispone anche il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
Viene nominato dalla stessa amministrazione, dall'organo di indirizzo politico, ma nei piccoli comuni può essere nominato anche dal sindaco che di norma tende a incaricare il segretario comunale.
In ogni caso va detto come negli enti locali, l’art. 1, co. 7, della 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di dare automaticamente l'assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al segretario comunale, ma in caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di analitica motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Nei casi anche questa soluzione non sia possibile si procederà ad incaricare il segretario comunale
È invece da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

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Data: 2021-03-20 08:51:47

Re:NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA

molte grazie

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