Data: 2021-03-17 18:18:17

requisito vendita

il titolare di una ditta di commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, per vendere al dettaglio gli stessi prodotti e anche surgelati, necessita di requisito alla vendita alimenti corso SAB o ex REC ?

riferimento id:58508

Data: 2021-03-17 20:30:02

Re:requisito vendita


il titolare di una ditta di commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, per vendere al dettaglio gli stessi prodotti e anche surgelati, necessita di requisito alla vendita alimenti corso SAB o ex REC ?
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6.  L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di [glow=red,2,300]commercio  al  dettaglio[/glow] relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in possesso di uno dei seguenti requisiti professional:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di Trento e di Bolzano;

b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in qualita'  di  dipendente  qualificato,  addetto  alla  vendita  o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il    terzo    grado, dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla somministrazione degli alimenti.


Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012 [url=http://[i][size=8pt]https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2026775-circolare-n-3656c-del-12-settembre-2012-disciplina-settore-commercio-d-lgs-n1472012attuazione-della-direttiva-2006123ce-relativa-ai-sevizi-nel-mercato-interno-circolare-esplicativa[/size][/i]][i][size=8pt]https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2026775-circolare-n-3656c-del-12-settembre-2012-disciplina-settore-commercio-d-lgs-n1472012attuazione-della-direttiva-2006123ce-relativa-ai-sevizi-nel-mercato-interno-circolare-esplicativa[/size][/i][/url], al punto 2.1.8 precisa:

[i]l?essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l?attivit? di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 luglio 2006, ad opera del d. l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) pu? considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l?avvio dell?attivit? di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. La scrivente ha ritenuto valido, altres?, il requisito del superamento dell?esame di idoneit? e del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro. Ha ritenuto valido, infine, anche il [b]superamento dell?esame e del corso [/b]o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, istituita dall?articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, stante l?idoneit? delle materie previste.[/i]


Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.Lgs. 147/2012 [size=8pt][i]https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-08-30&atto.codiceRedazionale=012G0168&atto.articolo.numero=0&qId=44cc4ea5-45cc-4da0-b82a-80a0bfa12283&tabID=0.37115862605111505&title=lbl.dettaglioAtto[/i][/size] che ha modificato il primo periodo del  comma  11  dell'articolo  5,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114 [size=8pt][i][url=https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-24&atto.codiceRedazionale=098G0143&tipoDettaglio=multivigenza&qId=538136ec-68cd-44d2-a5b7-268d1be62193&tabID=0.37115862605111505&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true]https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-24&atto.codiceRedazionale=098G0143&tipoDettaglio=multivigenza&qId=538136ec-68cd-44d2-a5b7-268d1be62193&tabID=0.37115862605111505&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true[/url][/i][/size], sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso del settore alimentare


il Mise con la risoluzione risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016 [i][url=https://www.mise.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2034398-risoluzione-n-11819-del-19-gennaio-2016-decreto-legislativo-26-marzo-2010-n-59-articolo-71-requisiti-professionali-esercizio-in-proprio-di-attivita-d-impresa-artigiana-con-commercializzazione-del-prodotto-di-propria-produzione-esclusivamente-a-grossisti]https://www.mise.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2034398-risoluzione-n-11819-del-19-gennaio-2016-decreto-legislativo-26-marzo-2010-n-59-articolo-71-requisiti-professionali-esercizio-in-proprio-di-attivita-d-impresa-artigiana-con-commercializzazione-del-prodotto-di-propria-produzione-esclusivamente-a-grossisti[/url][/i] afferma che la pratica professionale svolta presso un?azienda di commercio all?ingrosso pu? essere valutata positivamente ai fini di quanto previsto dalla lett.b) del comma 1 dell'art. 71 del DL 59/2010 anche se per l?avvio di tale attivit? non ? pi? necessario il possesso del requisito professionale.

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