Data: 2021-03-17 17:55:17

Assegno di divorzio

Per lungo tempo la giurisprudenza ha riconosciuto [i]all?assegno divorzile natura ASSISTENZIALE e[/i] ha ritenuto che il quantum dello stesso dovesse essere determinato in modo tale [b]da assicurare all?avente diritto il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio [/b]ed il suo presupposto era ravvisato [b]nell?inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante[/b]

Le[b] Sezioni Unite[/b], nella  sentenza [b]n. 18287 dell?11 luglio 2018[/b] hanno adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto al passato, sintetizzabile nei seguenti punti:

- Abbandono del CRITERIO  del tenore di vita;
- disconoscimento della  funzione assistenziale all?assegno divorzile, in favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
- valutazione complessiva della storia coniugale.

Nel nuovo corso giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza delle SS.UU., l?assegno ferma la sua natura assistenziale ? PERMEATO DA U[b]NA FUNZIONE COMPENSATIVA, DA UNA FUNZIONE PEREQUATIVA, DA UNA FUNZIONE RIEQUILIBRATRICE.[/b]
La funzione compensativa dell?assegno ? un [b]RIFLESSO DEL MODELLO COSTITUZIONALE DI FAMIGLIA, [/b]che ? un modello fondato sui PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARI DIGNITA?, LIBERTA? DI SCELTA ED AUTORESPONSABILITA?.
In questa prospettiva del modello costituzionale di famiglia va letto l?art. 5 che disciplina l?assegno di divorzio, la norma riconosce il diritto all?assegno quando l?ex coniuge non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
La norma impone una valutazione di non adeguatezza dei mezzi, questa valutazione va effettuata [b]in CONCRETO, ALLA LUCE DEI CRITERI INDICATI NELLA PRIMA PARTE DELL?ART. 5 COMMA 6, [/b]cio? bisogna tenere in considerazione la situazione economica e patrimoniale delle parti per accertare se vi ? una disparit?, se vi ? uno squilibrio economico all?atto del divorzio.
Inoltre non ci si pu? fermare ad accertare la sussistenza di uno squilibrio ma occorre analizzare le [b]cause dello stesso[/b], se tale squilibrio dipende dall?assunzione di un ruolo endo-familiare trainante allora va compensato.

A seguito di tale pronuncia La Corte di Cassazione, sezione I civile, [b]con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1119 [/b] ha chiarito quali siano gli effetti del dell? indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla pronuncia delle SS.UU del 2028 sull?assegno divorzile nel [b]caso di giudizi gi? chiusi [/b]affermando la necessaria s[b]opravvenienza di fatti nuovi ai fini della modifica delle condizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale.[/b]

Infatti secondo la Corte ?I [i]?giustificati motivi? che legittimano la richiesta di revisione dell?assegno divorzile, non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimit??.[/i]

Quanto all?assegno divorzile di recente la Corte di Cassazione, Sez. I,  con [b]ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17 dicembre 2020 ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite [/b] in riferimento all'effetto estintivo della convivenza more uxorio sul diritto a percepire un contributo divorzile.
"L[i]'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche? di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita?  dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicche? il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso".
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