Data: 2021-03-17 15:57:20

Assegno di mantenimento

L' ASSEGNO DI MANTENIMENTO  ha la FUNZIONE di scongiurare MUTAMENTI RADICALI causati dalla DISGREGAZIONE del NUCLEO FAMILIARE, fornendo i mezzi economici atti a permettere al coniuge di ADEGUARDI alla NUOVA SITUAZIONE.

[b]Articolo 156 c.c.[/b] subordina l?attribuzione dell?assegno di mantenimento a 2 presupposti:

- PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: non addebitabilit? della separazione al coniuge beneficiario;

- PRESUPPOSTO OGGETTIVO: mancanza di adeguati REDDITI PROPRI da parte del coniuge beneficiario.

Dalla norma NON emerge alcun PARAMETRO in base al quale VALUTARE L?ADEGUATEZZA dei redditi.
In via interpretativa si afferma la necessit? di tener conto del tenore di vita goduto dai coniugi in COSTANZA DI RAPPORTO CONIUGALE, dovendo il mantenimento garantito lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza.

Al fine di comprendere la natura, la funzione e la misura dell'assegno di mantenimento ? utile la lettura delle pronunce di seguito riportate:

[b]Tribunale Bergamo, 26 febbraio 2021[/b]

[i]L'attribuzione dell'assegno di mantenimento va ancorata alla mancanza di ?redditi propri? adeguati al mantenimento di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale da parte del consorte richiedente l'assegno, a cui ovviamente non sia stata addebitata la responsabilit? della separazione.[/i]

[b]Cass. Civ. 22 luglio 2020[/b]

[i]L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione ? considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonch? estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto pi? possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Ai sensi dell'art. 156 c.c., dunque, il giudice, per stabilire se e in quale misura sia dovuto il contributo per il coniuge, deve compiere una serie di passaggi consequenziali: a)  verificare la non addebitabilit? della separazione al richiedente; b)  valutare il tenore di vita in costanza di convivenza, che costituisce il parametro per l'inadeguatezza dei redditi del richiedente; c)  accertare, comparativamente, le disponibilit? economiche delle parti; d)  valutare le altre circostanze che, ex art. 156 comma 2 c.c., ai fini della quantificazione in concreto dell'importo mensile dovuto.


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