Data: 2021-03-17 11:40:58

SOSPENSIONE VOLONTARIA RISTORANTE

Buongiorno,
in base all'art. 86 della L.R. 62/2018 un'impresa pu? sospendere volontariamente l'attivit? di somministrazione alimenti e bevande  per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi (salvo i casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo).
Nel caso in questione, il soggetto ha comunicato al suap la sospensione volontaria di 12 mesi.

Le nostre domande sono queste:
1) Prima della scadenza dei 12 mesi pu? chiedere una proroga della sospensione per comprovata necessit? e su motivata istanza ai sensi di quanto indicato nell'art. 126 comma 1 lett b)?
2) In tal caso c'? un limite alla proroga?
3) Se il soggetto al termine dei 12 mesi di sospensione riprende l'attivit? (ora, trattandosi di ristorante, solo da asporto) pu? comunicare dopo un periodo (anche breve) una nuova sospensione volontaria o esistono delle limitazioni?


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Data: 2021-03-19 07:29:55

Re:SOSPENSIONE VOLONTARIA RISTORANTE

[b]1) Prima della scadenza dei 12 mesi puo' chiedere una proroga della sospensione per comprovata necessita' e su motivata istanza ai sensi di quanto indicato nell'art. 126 comma 1 lett b)?[/b]

A parere mio si? e questo a prescindere dall?applicabilit? delle ?giustificazioni? di cui all?art. 86, comma 2, ai sensi delle quali, il conteggio del termine di decadenza connesso alla sospensione non decorre [i]ex lege[/i].
La ratio dell?art. 126, comma 1, lett. b) e' proprio quella di andare incontro alle esigenze di carattere eccezionale che possono gravare sull?attivita? dell?esercente. La PA e? chiamata a valutare caso per caso se sospendere, o meno, il procedimento d?ufficio che porterebbe alla chiusura definitiva dell?attivit?.

[b]2) In tal caso c'e' un limite alla proroga?[/b]

La legge non detta limiti, tutto ? lasciato alla discrezionalit? della PA e alla ragionevolezza basata sul contemperare le motivazioni addotte dal privato. Se una volta, il contingentamento delle licenze poteva far pendere la PA verso una certa severita' (avanti un altro se l?esercente non ? in grado di lavorare), attualmente, la liberalizzazione del settore non impedisce ad altri di avviare altri esercizi del genere.

[b]3) Se il soggetto al termine dei 12 mesi di sospensione riprende l'attivita? (ora, trattandosi di ristorante, solo da asporto) puo' comunicare dopo un periodo (anche breve) una nuova sospensione volontaria o esistono delle limitazioni?[/b]

La norma parla di sospensione massima pari a 12 mesi consecutivi senza aggiungere altre condizioni. In teoria l?esercente potrebbe innescare un loop infinito fatto di sospensioni che sfiorano l?anno di durata e riavvii anche di pochi giorni. E? chiaro che i ravvii devono essere effettivi.

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In ogni caso, attualmente si puo' valutare l'art. 103, comma 2 e comma 2-sexies del DL n. 19/2020

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