Data: 2021-03-16 09:17:48

Parere MIT -Affidamento diretto - Decreto Semplificazioni

Buongiorno,

il MIT con proprio parere n.757 del 15.10.2020(data di ricezione) precisa alcuni aspetti fondamentali sull'affidamento diretto a seguito del Decreto Semplificazioni, soffermandosi anche sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e sull'art.95 del codice dei contratti.

1) Premessa generale sull'art.1 della L.120/20 precisando che tale previsione deroga sia l'art 36 co 2 lett a) del codice ma anche l'art.157 co 2 che disciplina i servizi di ingegneria ed architettura, richiamando l'art.1 si precisa pertanto, che secondo la novella:
a) fino a 75.000 euro si proceder? mediante affidamento diretto;
b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si proceder? mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti (infatti, l?art. 1, comma 2, lett., b della legge n. 120/2020 prescrive tale procedura per l?affidamento di servizi e forniture, [color=red][b]ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l?attivit? di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e ?fino alle soglie di cui all?articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del2016?)[/b][/color].

2) Quanto al criterio da utilizzare per i servizi in argomento, le SA [color=red][b]utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell?OEPV basato sul miglior rapporto qualit?/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro[/b][/color], [color=blue][b]ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un?ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione.[/b][/color](quindi minor prezzo)

3)Quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria [color=red][b]al di sopra dei 75.000 euro[/b][/color], dovr? essere utilizzato il criterio dell?OEPV basato sul miglior rapporto qualit?/prezzo in quanto, l?art. 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall?art. 95, comma 3 del Codice.(Si ricorda che l'art.95 al comma 3 precisa che sopra i 40.000 per i servizi di ingegneria ed architettura, si deve e si pu?, utilizzare solo il criterio dell'OEPV).

Vincenzo

riferimento id:58473
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it