Data: 2021-03-16 09:16:00

e-commerce auto usate e agenzia d'affari

Buongiorno,
un soggetto vorrebbe avviare attivit? di e-commerce di auto usate. Ci dice che vorrebbe vendere sia auto usate di propriet?, sia pubblicizzare sul sito auto non di propriet? (facendo in tal caso attivit? di mediazione).
E' corretto indicare di avviare sia l'attivit? di commercio elettronico (per le auto di propriet?) che quella di agenzia d'affari (per quelle non di propriet?)?
E' possibile svolgere le due attivit? senza un deposito?
Potrebbe essere utilizzato un deposito con categoria catastale C/6? o deve avere una destinazione commerciale?
La tenuta del registro "cose usate" ai sensi del TULPS ? obbligatoria solo per le auto di propriet?? (quindi per l'attivit? di e-commerce)?
Grazie

riferimento id:58472

Data: 2021-03-19 10:52:58

Re:e-commerce auto usate e agenzia d'affari

E? un caso frequentissimo, in genere tutti i venditori di auto usate presentano entrambe le procedure. Il commercio e? connotato dall?acquisto per la rivendita. L?agenzia di affari per il lavoro di intermediazione fra due soggetti che concluderanno, fra di loro, un affare.

E? possibile svolgere l?attivit? senza deposito, ci mancherebbe... Meglio tenere sempre a mente i principi del DL 138/2011 e il DL n.1/2012 e agire di conseguenza senza ostacolare il privato con presunti oneri o divieti non previsti in modo puntuale dalla legge.
Il commercio tramite sistemi di comunicazione talvolta assume i caratteri del c.d. [i]e-commerce in dropshipping[/i]. E? una modalita? che sta prendendo campo. Anche dal lato agenzia d?affari non ravvedo nel TULPS un divieto di esercizio senza dseposito (l?agenzia di affari da sempre si presta all?intermediazione senza il possesso del bene fisico da parte dell?agente intermediario).

Alcuni affermano che l?agenzia di affari e? possibile solo in sede fissa data la disposizione dell?art. 115 TULPS che recita: [i]La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso indicati[/i]. Io non sono di questo parere dato che l?art. 211 del Reg. TULPS dispone:
[i]Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attivit? previste dell'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza alla autorit? locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.
L'autorit? locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facolt? di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente[/i]

Se non c'e? luogo fisico in cui e' depositata la marce non occorre un fabbricato a destinazione d'uso magazzino. Se non c'e' un luogo dove entrano i clienti ad acquistare non occorre un fabbricato a destinazione d'uso commerciale. Al piu' il problema potrebbe riguardare la questione dell'ufficio. Se il commerciante mette su un ufficio strutturato, magari con dipendenti, allora sarebbe necessaria, per quello, la destinazione d'uso "direzionale".
Se il soggetto usa il PC di casa sua o un portatile mentre e? in giardino o sulla spiaggia (per fare un esempio banale), senza, nei fatti, mettere su un'impresa, allora, a parere mio e' sufficiente l'indicazione della sede legale che puo' essere presso l'abitazione o dal commercialista.

Per i registri, e? necessario tenere quello per l?agenzia di affari (vidimazione registro agenzia di affari + comunicazione ex art. 115 ULPS). Per la vendita di cose usate intesa come commercio e? rimasta solo la tenuta del registro (procedura di vidimazione) . La vidimazione, naturalmente, si fa in auto-vidimazione.

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