Ciao,
avevo necessità di chiedervi se vi risulta necessario, per un titolare di un'attività che esercita scommesse sportive, avere un coadiutore.
grazie
a.
Ciao,
avevo necessità di chiedervi se vi risulta necessario, per un titolare di un'attività che esercita scommesse sportive, avere un coadiutore.
grazie
a.
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COADIUTORE è un collaboratore (generalmente si fa riferimento a tale locuzione per indicare il collaboratore familiare).
Non esiste alcuna disposizione GENERALE che imponga ad una società di avere un coadiutore o un collaboratore familiare.
Una disposizione particolare esiste solo per i GENERI DI MONOPOLIO. I venditori di generi di monopolio devono nominare un coadiutore che diventerà intestatario della licenza al sopravvenire della mancanza del titolare. E' una figura obbligatoria richiesta a garanzia della prosecuzione della licenza, il coadiutore non paga INPS in quanto non lavora nell'attività, non può essere dipendente statale. Possono nominare uno o più assistenti, l'assistente è un dipendente e quindi paga INPS. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti
Analoga disposizione NON MI RISULTA che esista per le scommesse nè può applicarsi in via analogica la citata disposizione.
TUTTAVIA l'autorità di P.S. (Questura) potrebbe inserire tale obbligo quale prescrizione specifica nell'ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS
Nelle licenze questorili ex art.88 TULPS per scommesse, come noto personali, è applicabile l'art.93 c.2 TULPS.
Nominare un "rappresentante" nella licenza di p.s. ai fini della conduzione dell'attività in caso di assenza o impedimento del titolare è una facoltà e non un obbligo.
Il rappresentante, per il principio generale ex art.8 TULPS, a prescindere dalla natura del rapporto personale o contrattuale con il titolare (che non rileva), deve avere i requisiti necessari (in questo caso ex art.11 TULPS) e la nomina essere approvata espressamente dal Questore.
Il rappresentante approvato può sostituire il titolare nella gestione dell’attività in quanto agisce in nome e per conto dello stesso ed è responsabile, unitamente a quest’ultimo, dell’integrale osservanza delle norme esistenti e delle prescrizioni statuite.
E' chiaro che se il titolare della licenza di p.s. è anche titolare di un altro locale diverso, non avendo il dono dell'ubiquità, ma dovendo comunque garantire la corretta conduzione dell'esercizio, dovrà necessariamente, di fato, chiedere l'approvazione di un rappresentante se non vuole incorrere in sanzioni (penali ex art.17 con rifierimento all'art.93 ed all'art.8 TULPS) nel caso in cui lasciasse l'attività in mano ad un soggetto qualsiasi non preventivamente segnalato e vagliato dalla Questura.
:)