La Corte di Cassazione, Sez. VI, con [b]ordinanza n. 6816 del PRIMO marzo 2021[/b] in relazione ai danni derivanti dal [b]lastrico solare di proprieta' esclusiva, [/b]ha affermato che e' legittima l'affermazione di una [b]concorrente responsabilita' del condominio il quale ha omesso di attivare gli obblighi conservativi delle parti comun[/b]i, sui di lui gravanti ai sensi dell'articolo 1130, comma primo, n. 4 c.c.
Quanto al r[b]iparto interno dell'obbligazione risarcitoria q[/b]uesto ha luogo secondo[b] il criterio di imputazione di cui all'articolo 1126 c.c. c[/b]he pone le spese di riparazione o ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico solare e per i restanti due terzi a carico del condominio.
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