Data: 2021-03-14 07:37:26

D.L. 31/2021: disciplina svolgimento esame avvocato

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31

Misure urgenti in materia di  svolgimento  dell'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00041)
(GU n.62 del 13-3-2021)
  Vigente al: 14-3-2021 


                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  introdurre  una
speciale disciplina, per la  sola  sessione  2020,  che  consenta  lo
svolgimento  degli  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte  al  fine
di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
  professione di avvocato per la sessione 2020.

  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato,  limitatamente  alla  sessione  indetta  con
decreto  del  Ministro  della  giustizia  14  settembre  2020,  e'
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
  2. Per quanto non espressamente  regolato  dalle  disposizioni  del
presente  decreto,  si  applicano  le  norme  previgenti  richiamate
dall'articolo 49 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  in  quanto
compatibili.  I  termini  che,  nelle  medesime  norme  previgenti,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati  dalla  data
di inizio della prima prova orale, come indicata con il  decreto  del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
                              Art. 2

                          Esame di Stato

  1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
  2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto  l'esame  e  la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella  forma  della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una  materia  scelta  preventivamente  dal
candidato tra  le  seguenti:  materia  regolata  dal  codice  civile;
materia regolata dal codice penale; diritto  amministrativo.  Ciascun
candidato  esprime  l'opzione  per  la  materia  prescelta  mediante
comunicazione da  trasmettere  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
  3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova  orale,
predispone per ogni candidato tre quesiti per la  materia  prescelta.
Ogni quesito  e'  collocato  all'interno  di  una  busta  distinta  e
numerata. Il presidente della  sottocommissione  chiude  le  buste  e
appone la sua firma sui relativi  lembi  di  chiusura.  Il  candidato
indica  il  numero  della  busta  prescelto  e  il  presidente  della
sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da  lui
indicata.
  4.  Per  lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  e'  assegnata
complessivamente un'ora dal  momento  della  dettatura  del  quesito:
trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per
la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato
puo' consultare i codici,  anche  commentati  esclusivamente  con  la
giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.  I  testi  che  il
candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio
della prova da  un  delegato  della  sottocommissione  scelto  tra  i
soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni  di  segretario,
sono collocati sul banco su  cui  il  candidato  sostiene  la  prova.
Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito,
il segretario provvede al ritiro dei  testi  di  consultazione  nella
disponibilita' dal candidato. Al candidato e' consentito, per il mero
utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per  la
discussione  del  quesito  utilizzando  fogli  di  carta  messi  a
disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da  un  delegato
della  sottocommissione  scelto  tra  i  soggetti  incaricati  dello
svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i  fogli
utilizzati dal candidato  restano  nella  sua  disponibilita'  e  non
formano  in  alcun  modo  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
sottocommissione.
  5. I candidati non possono portare con se' testi o  scritti,  anche
in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e  ogni  sorta
di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con  alcuno,
pena la immediata esclusione dall'esame  disposta  con  provvedimento
motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche  su
immediata segnalazione del segretario. Esaurita  la  discussione,  la
sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al
candidato l'esito della prova.
  6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone  di  dieci  punti  di  merito.  Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
  7. La seconda prova orale e' pubblica e deve  durare  non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima  e
consiste:
    a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto  civile
e diritto penale, purche' diversa dalla materia gia'  scelta  per  la
prima prova orale; una  tra  diritto  processuale  civile  e  diritto
processuale penale; tre  tra  le  seguenti:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  commerciale,
diritto  del  lavoro,  diritto  dell'Unione  europea,    diritto
internazionale privato, diritto  ecclesiastico.  In  caso  di  scelta
della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale,  la
seconda prova orale ha per oggetto il diritto  civile  e  il  diritto
penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto
processuale penale e due tra  le  seguenti:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  commerciale,
diritto  del  lavoro,  diritto  dell'Unione  europea,    diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico;
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato.
  8. Per la valutazione della seconda  prova  orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di  merito  per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
  9. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
                              Art. 3

                Composizione delle sottocommissioni

  1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22,  quarto  comma,  del
regio decreto-legge 27 novembre 1933,  n.  1578  e  all'articolo  47,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247  sono  composte  da
tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due  effettivi
e due supplenti  sono  avvocati  designati  dal  Consiglio  nazionale
forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio  davanti
alle giurisdizioni  superiori  ed  il  residuo  membro,  effettivo  e
supplente,  e'  individuato  tra  magistrati,  anche  militari,
prioritariamente  in  pensione,  o  tra  professori  universitari  o
ricercatori confermati in materie giuridiche, anche  in  pensione,  o
tra ricercatori a tempo determinato, in materie  giuridiche,  di  cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di  tre
membri rappresentativi di  almeno  due  categorie  professionali.  Il
presidente e' un avvocato.
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  si
procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri  di  cui
al comma 1, delle sottocommissioni  gia'  nominate  con  decreto  del
Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo  stesso  decreto  si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio  delle  prove,
alle modalita' di sorteggio per  l'espletamento  delle  prove  orali,
alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza
nelle  sedi  di  esame,  alle  prescrizioni  imposte  ai  fini  della
prevenzione e  protezione  dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia  alla  domanda
di ammissione all'esame  e  alle  modalita'  di  comunicazione  delle
materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.
  3. Le funzioni di segretario di ciascuna  sottocommissione  possono
essere esercitate da  personale  amministrativo  in  servizio  presso
qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di  qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I
segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso
la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il
personale  che  presta  servizio  nel  distretto,  su  indicazione
dell'amministrazione  interessata  nel  caso  di  personale  non
appartenente all'amministrazione della giustizia.
                              Art. 4

                    Lavori delle sottocommissioni

  1.  La  prima  prova  orale  e'  sostenuta  dinnanzi  a  una
sottocommissione diversa da quella insediata presso la  sede  di  cui
all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo  raggruppamento
delle  sedi  che  presentano  un  numero  di  domande  di  ammissione
tendenzialmente omogeneo, entro il  termine  di  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
  2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247,  comma  3,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede  della
prova di esame di cui  all'articolo  45,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da
esaminare, nel rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie,  vigenti  al
momento  dell'espletamento  della  prova,  relative  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei  candidati,  dei
commissari e del personale amministrativo.
  3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso  gli
uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello  o  presso  i
locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le
disposizioni  dei  presidenti  delle  Corti  di  appello,  sentiti  i
presidenti dei consigli dell'Ordine degli  avvocati  interessati.  La
sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole  sedi
sulla base della residenza dichiarata  nella  domanda  di  ammissione
all'esame di abilitazione.
  4.  La  seconda  prova  orale  e'  sostenuta  dinnanzi  alla
sottocommissione insediata presso la sede  di  cui  all'articolo  45,
comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo'  svolgersi  con
le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la
disposizione del comma 3.
  5.  A  ciascun  candidato,  almeno  venti  giorni  prima,  e'  data
comunicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  in  cui  dovra'
presentarsi per le prove orali.
  6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da  seguire
per la formulazione dei quesiti da porre nella prima  prova  orale  e
per la valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'
e la coerenza dei criteri di esame.
  7. In caso di positivita'  al  virus  COVID-19,  di  sintomatologia
compatibile con l'infezione  da  COVID-19,  quarantena  o  isolamento
fiduciario, il candidato puo' richiedere, con istanza  al  presidente
della  sottocommissione    distrettuale    corredata    da    idonea
documentazione, di fissare una nuova data per  lo  svolgimento  della
prova  stessa.  Il  presidente  puo'  disporre  la  visita  fiscale
domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato
di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso,  quando  l'istanza
e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data
di cessazione dell'impedimento.
                              Art. 5

                    Verbale della prova di esame

  1. Il segretario della sottocommissione  redige  il  verbale  della
prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione
del candidato, delle  modalita'  e  del  corretto  funzionamento  del
collegamento con la  sottocommissione,  della  identita'  dei  membri
della  sottocommissione  collegati,  della  materia  prescelta  dal
candidato,  del  numero  della  busta  dalla  quale  il  quesito  e'
prelevato, del contenuto integrale del quesito  letto  al  candidato,
dell'orario di inizio e della fine della prova.
  2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da'
atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente
per ogni materia  e  dell'esito  della  prova,  come  comunicato  dal
presidente  della  sottocommissione,  e  da'  lettura  integrale  del
verbale  alla  presenza  del  candidato  e  in  collegamento  con  la
sottocommissione.
  3. Una volta approvato dal presidente  della  sottocommissione,  il
verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione  e  dal
candidato. In caso di  rifiuto  della  sottoscrizione  da  parte  del
candidato, il segretario ne da' atto a verbale.
                              Art. 6

                              Compensi

  1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonche',  per  la  seconda
prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di
cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al
segretario delle sottocommissioni, per la prima prova  orale  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e' corrisposto esclusivamente un gettone  di
presenza di euro 70, a titolo di rimborso  forfetario,  per  ciascuna
seduta  della  durata  minima  di  ore  quattro  alla  quale  hanno
effettivamente partecipato.
                              Art. 7

                      Disposizioni finanziarie

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  ?Fondi  da  ripartire?  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 8

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2021

                            MATTARELLA

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri

                                  Cartabia, Ministro della giustizia

                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


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Data: 2021-03-15 06:22:58

Re:D.L. 31/2021: disciplina svolgimento esame avvocato

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Cod078 - Corso per l'abilitazione all'esame di avvocato 2021


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Data: 2021-03-15 13:43:04

Re:D.L. 31/2021: disciplina svolgimento esame avvocato

Salve avv. Teodori,

ho visto e rivisto il webinar che Ella ha tenuto nella giornata di ieri in merito alle modalit? di svolgimento del prossimo esame di avvocato e al relativo corso organizzato da Omniavis.

Vorrei sottoporle una domanda in merito alla scelta delle materie da portare nelle due prove orali: come posso fare?

Cordiali saluti.

Gianluca Andreuccetti

riferimento id:58443

Data: 2021-03-16 07:25:19

Re:D.L. 31/2021: disciplina svolgimento esame avvocato

Buon giorno Gianluca,

in ordine alla prima prova di esame, dato il suo carattere pratico applicativo nella forma della soluzione di un caso, nella scelta fra materia regolata dal diritto civile, materia regolata dal diritto penale e materia regolata dal diritto amministrativo, ti consiglio di privilegiare quella oggetto della tua pratica legale avendo in ordine alla stessa maturato una maggiore sensibilita' alla soluzione di questioni partiche ed essendo per te i relativi istituti giuridici piu' familiari.

Quanto invece alla seconda prova orale, dal momento che in ordine ad alcune materie la scelta e' limitata infatti fra di esse deve necessariamente esservi il diritto civile o il diritto penale ed il diritto processuale civile o il diritto processuale penale, materie complesse ed impegnative, nella scelta delle restanti materie il mio consiglio e' quello di orientarti verso quelle o che meglio conosci o che comunque richiedono minor impegno, in modo tale da poterti dedicare alle stesse anche a fine giornata.

Buono studio.

Chiara

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