Salve, ieri è pervenuta presso la nostra sede una richiesta un po’ particolare di questo tipo:
Un Signore (bracciante agricolo in pensione) ha un pezzo di terreno sul quale vi sono dei filari di vite. Viene prodotta uva dalla quale si ottiene del vino esattamente due botti. Parte del vino è utilizzato per necessità domestiche, altro viene venduto “sfuso” e/o somministrato al pubblico nel locale dove sono posizionate le botti. Il Signore ci chiede, dunque, una autorizzazione alla somministrazione.
Da una ricerca da me effettuata è emerso che il Signore deve essere iscritto al Registro delle Imprese (D. Lgs 228/2001) e deve rispettare la normativa Igienico Sanitaria (SCIA SANITARIA DI SOMMINISTRAZIONE). In applicazione del D. Lgs 228/2001 si evince chiaramente che i parametri relativi ai requisiti di accesso all’attività, la programmazione della rete distributiva ed i relativi orari di apertura non vengono applicati a tali attività.
Dunque, mi corregga se sbaglio, il Signore DEVE essere iscritto al Registro delle Imprese, DEVE comunicare al Comune lo svolgimento delle attività di vendita e di somministrazione di “prodotti agricoli” provenienti dalla sua “attività di agricoltore” e DEVE compilare la SCIA SANITARIA (consapevole del possesso del cd HACCP e del relativo piano di autocontrollo).
Oltre a questo, DEVE fare dell’altro? Inoltre, il locale della somministrazione a quale categoria catastale deve corrispondere, qualora debba corrispondervi?
Attendo una Sua gentile risposta in merito ai quesiti appena menzionati.
Grazie, L
Ciao,
hai detto tutto bene e la soluzione prospettata, se rientra nella tipologia dell'art. 4 del dlgs 228/2001, è pienamente compatibile a condizione che il soggetto sia imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese (NON BASTA che sia iscritto nel registro, deve essere iscritto quale imprenditore agricolo).
La vendita/somministrazione presso i propri locali non comporta problemi di destinazione d'uso nè di classificazione catastale.
Non vi sono adempimenti diversi dalla notifica sanitaria.
Ciao
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Art. 4
Esercizio dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
((2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.)) Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola
o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la
disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e
delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere
la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto
legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.