Data: 2012-06-14 13:31:32

AGRICOLTURA: RICHIESTA INFORMAZIONE

Salve, ieri è pervenuta presso la nostra sede una richiesta un po’ particolare di questo tipo:
Un Signore (bracciante agricolo in pensione) ha un pezzo di terreno sul quale vi sono dei filari di vite. Viene prodotta uva dalla quale si ottiene del vino esattamente due botti. Parte del vino è utilizzato per necessità domestiche, altro viene venduto “sfuso” e/o somministrato al pubblico nel locale dove sono posizionate le botti. Il Signore ci chiede, dunque, una autorizzazione alla somministrazione.
Da una ricerca da me effettuata è emerso che il Signore deve essere iscritto al Registro delle Imprese (D. Lgs 228/2001) e deve rispettare la normativa Igienico Sanitaria (SCIA SANITARIA DI SOMMINISTRAZIONE). In applicazione del D. Lgs 228/2001 si evince chiaramente che i parametri relativi ai requisiti di accesso all’attività, la programmazione della rete distributiva ed i relativi orari di apertura non vengono applicati a tali attività.
Dunque, mi corregga se sbaglio, il Signore DEVE essere iscritto al Registro delle Imprese, DEVE comunicare al Comune lo svolgimento delle attività di vendita e di somministrazione di “prodotti agricoli” provenienti dalla sua “attività di agricoltore” e DEVE compilare la SCIA SANITARIA (consapevole del possesso del cd HACCP e del relativo piano di autocontrollo).
Oltre a questo, DEVE fare dell’altro? Inoltre, il locale della somministrazione a quale categoria catastale deve corrispondere, qualora debba corrispondervi?
Attendo una Sua gentile risposta in merito ai quesiti appena menzionati.
Grazie, L

riferimento id:5844

Data: 2012-06-15 07:12:06

Re:AGRICOLTURA: RICHIESTA INFORMAZIONE

Ciao,
hai detto tutto bene e la soluzione prospettata, se rientra nella tipologia dell'art. 4 del dlgs 228/2001, è pienamente compatibile a condizione che il soggetto sia imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese (NON BASTA che sia iscritto nel registro, deve essere iscritto quale imprenditore agricolo).

La vendita/somministrazione presso i propri locali non comporta problemi di destinazione d'uso nè di classificazione catastale.
Non vi sono adempimenti diversi dalla notifica sanitaria.

Ciao


***************

Art. 4
                Esercizio dell'attivita' di vendita

  1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel
registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il
territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in  misura
prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le  disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
((2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante  e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della  medesima  comunicazione.))  Per  la  vendita  al  dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda  agricola
o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli  abbiano  la
disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita'  del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la  vendita  e
delle modalita' con cui  si  intende  effettuarla,  ivi  compreso  il
commercio elettronico.
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non  in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione  deve  contenere
la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita  di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
  6. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  diretta  gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa'  di  persone  e  le
persone  giuridiche  i  cui  amministratori  abbiano  riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
materia di igiene e sanita'  o  di  frode  nella  preparazione  degli
alimenti  nel  quinquennio  precedente  all'inizio  dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente  decreto
legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto
legislativo n. 114 del 1998.
  8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei
prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell'anno  solare
precedente  sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli  imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si  applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

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