Data: 2021-03-13 08:37:56

DL n. 2/2021 come convertito con legge n. 29/2021

Una maggiore chiarezza nelle fonti del diritto non sarebbe male?

Con la legge n. 29 del 12/03/2021 ? legge di conversione del DL n. 2/2021 ? viene abrogato il DL n. 15 del 23/02/2021.

Il DL n. 15/2021 e' la norma che ha dettato l?ultimo regime giuridico specifico per gli spostamenti fra regioni e all?interno delle stesse. In sintesi, fino al 27 marzo 2021, sull?intero territorio nazionale:
- e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni. Sono fatte salve le motivazioni di necessit?;
-  e' consentito, nella zona GIALLA in ambito regionale e nella zona ARANCIONE in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gi? conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In zona ROSSA questo spostamento non e' consentito.
- qualora la mobilit? sia limitata all?ambito territoriale comunale (quindi zona ARANCIONE), sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

IL DPCM attualmente in vigore, il DPCM 02/03/2021, richiama espressamente il DL n. 15/2021.

Il regime giuridico sintetizzato sopra confluisce, tal quale, nel DL n. 2/2021 post conversione. Quindi, il DPCM rimanda ad una norma abrogata (non piu' esistente dal 13/03) ma niente paura, il DL 2/2021 colma il vuoto e, alla fine, nulla cambia.

Da notare che il DL n. 2/2021, post conversione, riporta una disposizione ad hoc in favore dei circoli e le associazioni.

[i]Art. 2 bis - Somministrazione di alimenti e bevande  nei  circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attivit? dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, NON DETERMINA LA SOSPENSIONE delle attivit? di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivit? economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalit? tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalit? proprie dei predetti enti.[/i]

E' utile rammentare che la somm.ne nei circoli e' riservata ai soci nell ambito dello svolgimento dell?attivit? sociale da parte degli stessi (si veda DPR n. 235/01). Poter esercitare l?attivit? di somm.ne in assenza di attivit? sociale lascia qualche dubbio ma tant e'. In regime di zona arancione o rossa e' chiaro che tale attivit? non pu? che essere per asporto secondo le regole del DPCM

Vedremo le prossime mosse del Governo sul regime degli spsotamenti riferti alla Pasqua

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