[b]DL n. 2/2021 (testo coordinato con legge di conversione n. 29/2021)
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[i]Art. 2 bis - Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attivita' dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivita' economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalita' tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti.[/i]
E' utile rammentare che la somm.ne nei circoli e' riservata ai soci nell ambito dello svolgimento dell attivita' sociale da parte degli stessi (si veda DPR n. 235/01). Poter esercitare l?attivit? di somm.ne in assenza di attivit? sociale lascia qualche dubbio ma tant e'. In regime di zona arancione o rossa e' chiaro che tale attivita' non puo' che essere per asporto secondo le regole del DPCM