Buongiorno,
con questa sentenza il Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12/ 03/ 2021, n. 106 sintetizzando i principi che regolano i termini per l?impugnazione, precisa che il mancato recapito della pec dovuto alla saturazione della stessa ? un evento imputabile al destinatario e non al mittente; nel dettaglio:
[b]PEC satura[/b]: [i]"Sul punto la giurisprudenza specifica che ?Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, ? un evento imputabile a quest?ultimo, in ragione dell?inadeguata gestione dello spazio per l?archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi? (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164)[/i]"
[b]Termini di impugnazione:[/b] se viene presentato ricorso dopo il[color=red][b] termine perentorio[/b][/color] di 30gg e nel caso di specie ? stato presentato dopo 43 gg(a causa dei motivi cui sopra) nonostante la S.A. avesse il 20 dicembre inviato comunicazione di conclusione della procedura e di aver provveduto alla pubblicazione dei relativi verbali(MESSAGGIO ACCETTATO ma non CONSEGNATO a causa della PEC satura), il ricorso ? irricevibile per decadenza dei termini di impugnazione.
Ad aggravare la posizione dell'OE ? la sua richiesta di accesso agli atti di gara presentata il 28/12, ci? dimostra che aldil? della comunicazione personale, ? venuto a conoscenza degli esiti di gara.
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