Buongiorno,
un commerciante su aree pubbliche con posteggio intende comunicare la sospensione volontaria dell'attivit? per un periodo non superiore a 120 gg. anno solare come da Art. 87 L.R. Toscana 62/2018. Le assenze vengono comunque conteggiate ai fini della decadenza ai sensi art. 127 c.1 lettera c) L.R. Toscana 62/2018?
Grazie per il Vs. contributo.
Ai sensi della LR 62/2018, relativamente ai mercati permanenti /annuali, quando un posteggio non e? utilizzato (cumulativamente) per piu? di quattro mesi per anno solare, il comune deve dichiarare la decadenza della relativa concessione. La [i]ratio[/i] e': i posteggi sono limitati, avanti un altro in grado di sfruttare la concessione.
Eccezione alla regola, sono le ipotesi di sospensione ?giustificata? di cui all?art. 87. Durante i periodi di assenza giustificata il termine dei 4 mesi non decorre. Le ipotesi sono:
1) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione
2) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione
3) assistenza a figli minori con handicap gravi comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione
Tuttavia, affinch? l?assenza sia ?giustificata? e non determini il conteggio ai fini della decadenza, occorre il rispetto di determinate condizioni:
a) La sospensione di cui al punto 2 al massimo puo? durare 15 mesi. Ci? significa, a parere mio, che, in teoria, il posteggio pu? rimanere vuoto per 19 mesi prima della decadenza: fino a 4 mesi la decadenza non interviene per nessuno (senza bisogno di giustificare), a questi si sommano i 15 mesi in cui la decorrenza del termine dei 4 mesi ? congelata per legge. Questo principio si applica anche alle altre ipotesi ma senza poter prevedere un massimo.
b) le ipotesi di sospensione giustificata riguardano le imprese individuali e le societ? di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci