Data: 2021-03-12 08:36:39

Centro estetico

Il Responsabile tecnico di un centro estetico (proprietario dei locali al 50%) vuole svolgere la medesima attivit? anche come impresa individuale all'interno dello stesso centro estetico.
I due ruoli possono coesistere?

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Data: 2021-03-12 17:29:07

Re: Centro estetico

Curiosa domanda? difficile dare una risposta perch? bisogna vedere quello che ne penserebbero gli organi di controllo.

Da un punto di vista sostanziale, l?unicit? dei luoghi mi porterebbe a dare risposta affermativa.

Da un punto di vista piu? formale, la legge prevede che il RT garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivit? di estetica e che e? iscritto nel REA dell?impresa. Ne deriva che la presenza del RT e' condizione necessaria per l?esercizio dell?attivit?. Anche il MiSE ha chiarito che il RT potrebbe essere tale per pi? imprese e/o per pi? sedi ma alla condizione che quando non ? presente in una sede, quella deve rimanere chiusa.

Detto questo, al netto di eventuali rilevanze giuslavoristiche o fiscali, se nei fatti la sede delle imprese ? del tutto coincidente, allora si potrebbe anche azzardare la risposta positiva. La legge indica, ancora prima di quanto riportato sopra a proposito del REA, che il RT [i]? designato per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivit? di estetista? [/i]Se la sede di due imprese ? coincidente, allora perch? no.
L?interpretazione teleologica della legge sarebbe soddisfatta dato che il fine di tutelare il cliente e' soddisfatto: se un RT puo? ben operare in un centro estetico con vari dipendenti allora potrebbe essere tale  anche per una unit? locale delle stesse dimensioni e con le stesse persone operanti ma caratterizzata dall?unicit? di sede di due imprese.
Il RT sar? iscritto al REA per le due imprese.

Quindi, se l?esercizio delle due imprese ? veramente promiscuo (co-workin) e quindi, nei fatti, si ha una sola struttura, io protendo per interpretazioni sostanziali sulla scorta del DL 138/2011 e del DL 1/2012 ma, come detto all?inizio, non tutti potrebbero essere d?accordo.

Riporto un passaggio del DL 1/2012:
[i]Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivit? economiche sono [b]in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalit? di interesse pubblico generale[/b], alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata ? libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunit? tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilit? sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica[/i]

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