Data: 2021-03-09 03:26:59

Limiti soccorso istruttorio - modifica dopo la scadenza dei termini

Buongiorno,

TAR Campania 08/03/2021 n.1528, oltre al caso di specie, mi soffermo alla lettura ed analisi del primo motivo aggiunto al ricorso.

Il TAR nell'analisi del primo motivo aggiunto si pone la seguente domanda "[color=red][size=8pt][size=10pt][i]se sia consentito ad un concorrente di modificare i contenuti della domanda di partecipazione e delle connesse dichiarazioni in un tempo successivo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, magari anche mediante l’integrazione di documentazione probatoria attraverso il soccorso istruttorio, così privilegiando l’applicazione del principio del favor partecipationis, oppure, nel rispetto dei principi di par condicio e di autoresponsabilità delle imprese, se tale possibilità debba essere esclusa.[/i][/size][/size][/color]. Va specificato che, nel caso in esame, si è certamente in presenza di un atto di autotutela decisoria a cui si è accompagnato il ricorso al soccorso istruttorio, rimedio senza il quale la società controinteressata non avrebbe comunque potuto dimostrare il possesso in proprio del requisito di cui al punto 7.2 (cfr istanza di riesame).

[color=red][b]Parere[/b][/color]
[color=blue][b][i]In linea di principio, secondo condivisibile giurisprudenza «il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi mancanti, essendo netta la distinzione tra il completamento di una domanda formalmente carente su alcuni elementi o dichiarazioni "che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara" (art. 46, comma 1 ter, che richiama l'art. 38 comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006), e l'integrazione di un'offerta originariamente non rispettosa delle "prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento" (art. 46, comma 1-bis, cit.), in quanto priva di un elemento essenziale, poiché proveniente da soggetto sfornito della prescritta qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici» (Consiglio di Stato , sez. III , 18/07/2017 , n. 3541; T.A.R. Lazio, Roma , sez. I , 15/12/2014 , n. 12610).

Con tale orientamento non risulta in linea l’argomentazione della commissione di gara che ha ritenuto di far prevalere la sostanza sulla forma, verosimilmente assegnando decisiva rilevanza all’effettivo possesso del requisito, in pratica azzerando quanto dichiarato dal concorrente in sede di gara.[/i][/b][/color]

[color=blue][i][b]Ad avviso del Collegio a nessuna delle ipotesi descritte può essere ricondotto il caso di correzione o modificazione di dichiarazioni del concorrente circa il possesso di requisiti di partecipazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui non vi è stata alcuna erronea lettura da parte della stazione appaltante che rettamente aveva proceduto all’esclusione di XXXX s.r.l. Invero, l’ipotesi in scrutinio non vi s’identifica con condizioni di mancanza, incompletezza, o irregolarita' essenziale della domanda, consistendo piuttosto nella correzione o modificazione di una specifica ed erronea dichiarazione del concorrente circa il possesso di un requisito di partecipazione che viene così di fatto radicalmente sostituita novando la domanda, ciò innanzitutto in violazione della perentorietà del termine di presentazione delle offerte.[/b][/i][/color]



https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/non-e-possibile-modificare-i-contenuti-della-domanda-di-partecipazione-successivamente-alla-scadenza-termine-presentazione-offerte/?fbclid=IwAR0g2rzcnUHwM7UoXC6tgrYWNjcCaq6u3WQMw2Txd8l-ge2ahQqsOzqJbcw

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