La[b] Corte di Giustizia[/b] dell'unione Europea nella sentenza del [b]25 febbraio 2021 [/b]dichiara[b] legittima [/b]la condizione che richiede, ai fini del r[b]iconoscimento del congedo parentale, una certa anzianità lavorativa[/b], mentre ritiene [b]illegittima quella che richiede lo status di lavoratore al momento della nascita del figli[/b]o.
Secondo la Corte "[i]escludere i genitori che non lavoravano al momento della nascita o dell'adozione del proprio figlio equivarrebbe a li[b]mitare il diritto di detti genitori alla possibilità di fruire di un congedo parentale[/b] in un momento successivo della loro vita in cui svolgono nuovamente un'attività lavorativa e del quale avrebbero bisogno per conciliare le loro responsabilità familiari e professionali. Una siffatta esclusione sarebbe pertanto c[b]ontraria al diritto individuale di ciascun lavoratore di disporre di un congedo parentale."[/i]
https://www.studiocataldi.it/articoli/41265-congedo-parentale-anche-a-chi-era-disoccupato-quando-e-nato-il-figlio.asp