Salve a tutti,
A seguito di convocazione della commisione di pubblico spettacolo, e' stata rilasciata licenza di agibilita' TEMPORANEA per l'effettuazione di pubblici spettacoli su una struttura mobile attrezzata a noleggio all'interno di un villaggio, per il periodo estivo anno 2018;
All'art.4 del DPR 28 maggio 2001, n. 311 e' previsto: "Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni".
Il comando dei vigili del fuoco per la struttura ha rilasciato parere favorevole con validita' fino al 2023;
Orbene, quest'anno perviene allo scrivente richiesta di proroga della licenza di agibilita' fino alla scadenza del certificato prevenzione incendi, come comportarsi?
Dietro dichiarazione che la struttura viene rimontata alle stesse condizioni si puo' procedere alla proroga o deve produrre istanza per nuova agibilita'? grazie
A parere mio le cose non sono collegabili. La prevenzione incendi e' cosa se' stante e riguarda, necessariamente, una struttura stabile dato che non si applicale agli spettacoli/eventi temporanei, cos? come previsto dal DPR n. 151/2011.
Quindi, la verifica periodica (oppure l'asseverazione periodica se sotto alle 200 persone) di cui all'ultimo comma dell'art. 141 del RD n. 635/1940, sono procedure che prescindono dall'esistenza o meno di un'attestazione periodica di prevenzione incendi.
In ogni caso la prev. incedi sarebbe solo una delle rilevanze legate alla verifica dell'agibilit? ex art. 80 TULPS