Con la [b] pronuncia a Sezioni Unite n. 8435 del 2020 [/b]la Cassazione si è occupata della questione relativa alla q[b]ualificazione giuridica dell’atto con cui un condomino conceda a terzi,[/b] dietro il pagamento di un corrispettivo, il diritto di installare [b]sul lastrico solare degli impianti di trasmissione radiotelefonica.
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In particolare, la questione rimessa alle SU da parte della seconda sezione civile era la seguente: “[i]se è necessario il consenso di tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, per l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari per l’esercizio del servizio di telefonia mobile), che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel corso del rapporto come alla fine dello stesso”[/i].
Le questioni che la problematica rilevata pone all’attenzione della corte sono molteplici. Innanzitutto, la corte ha dovuto chiarire il concetto di innovazione ex art. 1120 c.c., nonché la nozione di bene immobile per verificare se un ripetitore rientri tra i beni mobili o immobili, per poi affrontare funditus la natura del contratto con cui il condomino proprietario del lastrico solare consenta ad un terzo di installare, per un interesse proprio, un ripetitore del segnale telefonico. Analisi necessaria al fine di comprendere se la delibera assembleare che autorizzi tale intervento necessiti dell’unanimità ovvero della maggioranza.
Secondo le Sezioni Unite concludono il regolamento contrattuale mediante il quale il proprietario di un lastrico solare intenda cedere ad altri la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, con il diritto per il cessionario di mantenere la disponibilità ed il godimento dell’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, [b]può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali.[/b]
La riconduzione del negozio nell’uno o nell’altra ipotesi è una questione puramente interpretativa, [b]dalla cui soluzione dipende la necessaria unanimità assembleare, nel caso di diritto reale, o la mera maggioranza nel caso di diritto personale di godimento.[/b]
In ogni caso, lo schema negoziale realizzato nella fattispecie vagliata dalle Sezioni Unite è il [b]contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, [/b]con rinuncia del concedente agli effetti dell’accessione.
Inoltre, detto contratto costituisce, al pari del diritto reale di superficie,[b] titolo idoneo ad impedire l’accessione ai sensi dell’art. 934 c.c., comma 1.[/b] Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonchè, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dall’art. 1599 c.c. e art. 2643 c.c., n. 8. Il contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l’approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni.
http://www.salvisjuribus.it/le-sezioni-unite-si-pronunciano-in-relazione-alla-possibilita-di-installare-un-ripetitore-sul-lastrico-solare/