L'articolo[b] 96, comma 3 c.p.c. prevede una sanzione di carattere pubblicistico,[/b] autonoma ed indipendente, rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, [b]concernente l'abuso dello strumento processuale.[/b]
Nel caso in esame relativo all'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo preordinato all'assunzione a tempo indeterminati, il giudice di legittimità ha ritenuto [b]l'abuso riscontrato dalla Corte territoriale non ravvisabile nel caso di specie, [/b]in quanto al momento della proposizione dei ricorsi, l'uno di fronte al giudice ordinario e l'altro di fronte al giudice amministrativo, la questione doveva ancora ritenersi controversa sia nel merito sia in relazione alla giurisdizione, il cui discrimine è stato individuato solo successivamente per effetto delle pronunce delle Sezioni Unite.
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