Attività di campeggio in essere dagli anni 60 con annessa attività di vendita di generi alimentari. Oggi vorrebbero effettuare attività di somministrazione alimenti e bevande (sostanzialmente bar e preparazione di qualche piatto caldo), anche al pubblico.
Al di là degli ulteriori requisiti igienico sanitari di cui sarebbero già in possesso, è necessario che effettuino un qualche passaggio al SUAP?
E più in generale, con riferimento agli artt.18 e 24 del sistema turistico regionale toscano (L.R.T. 86/2016) che prevedono sia per gli alberghi che per i campeggi "E' consentita la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico...", chiedo:
- nel caso in cui effettuino già somministrazione ai clienti e agli ospiti, devono fare qualcosa al SUAP per estenderla anche al pubblico o la cosa è insita nel disposto degli articoli sopra citati?
- anche nel caso in cui non effettuino ancora somministrazione devono fare qualcosa tramite SUAP?
- qualora sia necessario passare dal SUAP cosa si tratta di fare? Avvio ex novo di attività di somministrazione oppure entrare come campeggio/albergo ed effettuare una variazione?
Grazie
Queste domande furono affrontate nelle giornate formative in Omniavis all?indomani dell?uscita della LR 86/2016. La questione pi? importante riguarda i requisiti professionali per la somm.ne. Se la struttura si mette a somm.ne al pubblico, allora entra nel campo applicativo dell?art. 12 della LR n. 62/2018. La relativa procedura al SUAP non ? stata codificata ma ? chiaro che, in un modo o in un altro, il soggetto deve dichiarare i requisiti al SUAP. Gi? all?epoca sottolineai che, in pratica, si trattava di una ulteriore tipologia di cui all?art. 48 della LR 28/05 (il vecchio codice del commercio). Con la LR 62/2018 (nuovo codice del commercio), ? stato posto rimedio alla questione e la particolare casistica ? stata inserita all?art. 53 (corrispondente al vecchio art. 48). In sintesi, quando la struttura ricettiva allarga l?attivit? di somm.ne al pubblico, presenta al SUAP una SCIA ai sensi dell?art. 53 della LR 62/2018. Non importa che sia presentata nuova notifica sanitaria dato che la tipologia resta quella (semmai l?aggiornamento del piano di autocontrollo)
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