Per una attività di commercio al dettaglio non alimentare in esercizio di vicinato risulta dal casellario che il soggetto ha riportato condanna a pena detentiva di anni 2 per reati di cui all'articolo 11, comma 1 lettera c) - ricettazione.
La norma dice che
3 . Il divieto di esercizio dell' attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrer e dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4 . Il divieto di esercizio dell' attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, [b]sia stata concessa la sospensione condizionale della pena[/b], sempre che non intervenga no circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Dal casellario risulta che "E' stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena NON la sospensione condizionale" Può esercitare l'attività commerciale?
Grazie
Sono due istituti diversi. La sospensione condizionale della pena rende inoperante il divieto ma non anche la sospensione dell?esecuzione della pena.
vedi il TAR Lecce n. 839/2016 in allegato