Data: 2021-03-05 12:30:19

casellario positivo - sospensione esecuzione della pena

Per una attività di commercio al dettaglio non alimentare in esercizio di vicinato risulta dal casellario che il soggetto ha riportato condanna a pena detentiva di anni 2 per reati di cui all'articolo 11, comma 1 lettera c) - ricettazione.

La norma dice che
3            .  Il divieto di  esercizio  dell' attività, ai sensi  del  comma  1,  lettere  b),  c),  d),  e)  ed  f),  e  ai  sensi  del  comma 2, permane per la durata  di  cinque  anni  a  decorrer e  dal  giorno  in  cui  la  pena  è  stata  scontata.  Qualora  la pena si  sia  estinta  in  altro  modo,  il  termine di cinque  anni  decorre  dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4                    .  Il divieto di esercizio dell' attività non si applica qualora, con sentenza passata  in  giudicato,  [b]sia  stata  concessa la sospensione  condizionale della  pena[/b],  sempre  che non intervenga no circostanze  idonee  a incidere sulla revoca della sospensione.

Dal casellario risulta che "E' stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena NON la sospensione condizionale" Può esercitare l'attività commerciale?
Grazie


riferimento id:58271

Data: 2021-03-05 15:49:47

Re:casellario positivo - sospensione esecuzione della pena

Sono due istituti diversi. La sospensione condizionale della pena rende inoperante il divieto ma non anche la sospensione dell?esecuzione della pena.
vedi il TAR Lecce n. 839/2016 in allegato

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