Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 02.03.2021 n. 1773, ribadisce che l'irregolarità dell’inserimento delle buste da parte dell'impresa, tra l'altro nel caso di specie immediatamente percepita dalla Commissione come un mero errore materiale, in ragione dell’esplicito richiamo nel contenuto dell’offerta alla voce di riferimento, non è definibile come "manipolazione" ma soprattutto non è lesivo della par condicio, pertanto la Commissione avrebbe potuto provvedere alla rettifica senza con ciò alterare in nessun modo il contenuto sostanziale delle offerte, ma anzi ripristinando la dovuta corrispondenza tra la busta e il suo contenuto. Ha inoltro chiarito "[color=blue][i]che l’errore materiale direttamente emendabile è quello percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente ricostruibile da chiunque (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978)."[/i][/color]
[color=red][b]In conclusione ha perciò errato la sentenza impugnata nel ritenere che l’intervento della Commissione sarebbe stato manipolativo e avrebbe modificato nel contenuto, sul piano sostanziale, l’offerta, per avere esso implicato un’operazione ab externo, mentre esso si configurava solo come una doverosa operazione di rettifica in presenza di un errore materiale agevolmente riconoscibile e incontestabile.[/b][/color]
https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/04/scambio-delle-buste-contenenti-le-offerte-errore-materiale-rettifica-possibilita/