Data: 2012-06-12 16:28:05

Programma miglioramento agricolo-costruzione edificio rurale-competenze

Il caso in oggetto è un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale che prevede la realizzazione di una nuova civile abitazione.
La titolare dell’azienda agricola in oggetto risultava, fino alla data del 19/11/2010, proprietaria di un immobile per civile abitazione (indirizzo presso il quale ha peraltro sede l’azienda agricola stessa). Detto immobile alla data del 19/11/2010 viene venduto al di lei marito.
I due coniugi risultano tuttora residenti presso quell’immobile .
Il programma aziendale di miglioramento agricolo veniva presentato in data 30/12/2010 e quindi a poco più di un mese dalla compravendita.
L’abitazione sopra descritta dista approssimativamente 1 km dai terreni aziendali.
Ci si pongono due ordini di problemi, il primo legato alle comptenze e il secondo legato alla legittimità dell'intervento.
PROBLEMA 1
La verifica dei disposti dell'art. 41 con particolare riferimento al comma 1 laddove precisa che la costruzione di nuovi edifici rurali è ammessa solo se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse nonché dell'art. 46 è di competenza dell'amministrazione comunale o di quella provinciale (la Provincia interpellata dichiara di non avere competenze in merito) ?
PROBLEMA 2
E' ritenibile ammissibile la realizzazione di un nuovo edificio rurale posto a circa 1 km da un'abitazione di proprietà del coniuge della titolare della azienda agricola e che per di più fino a poco prima della presentazione del piano era di proprietà della stessa titolare?
Si precisa che l'azienda si occupa di colture ortoflorovivaistiche (in particolare di ortaggi) e non ha bestiame.

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Data: 2012-06-13 09:47:45

Re:Programma miglioramento agricolo-costruzione edificio rurale-competenze

Direi di indagare sull'origine del fabbricato attualmente utilizzato come abitazione e gli eventuali legami dello stesso con il fondo coltivato, potrebbe configurarsi anche il frazionamento aziendale con il relativo vincolo di inedificabilità sul fondo per 10 anni. Vedi art. 46 della LR 1/2005.
A volte capita che il frazionamento (anche la vendita di un fabbricato è un frazionamento) venga fatto senza il rispetto dei parametri e porti poi al vincolo di inedificabilità. Il vincolo è stato messo proprio per evitare la moltiplicazione delle nuove volumetrie.

A meno che non si dimostri la necessità di una presenza continua, per motivi di sorveglianza (produzioni di particolare valore, controllo attrezzature elettroniche, ecc.), sembra difficile sostenere la necessità di un'altra abitazione per la conduzione di un fondo coltivato ad ortaggi.

Per quanto riguarda la competenza (provincia/comune), il rilascio delle autorizzazioni, con i relativi atti d'obbligo, è di competenza comunale, quest'ultimo, però ha l'obbligo di acquisire il parere, anche se non vincolante, della Provincia in ordine alla necessità del fabbricato per la conduzione del fondo. Vedi DPGR 5R/2007

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