Data: 2021-03-05 08:10:17

Attività di naturopata svolta presso una erboristeria

Attività di naturopata svolta presso una erboristeria
Tar Bologna, sez. II, 4 marzo 2021, n. 207

L’attività di naturopata svolta  presso  una erboristeria non è assoggettata al regime autorizzatorio, non essendo assimilabile ad attività di estetica (1).



(1) Ha ricordato la sentenza che le attività di estetista (definite dall’art. 1, l. n. 1 del 1990) non sono assimilabili a quelle che comportano l'esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (Tar Piemonte, sez. II, 10 gennaio 2017, n. 46; Tar Palermo, sez. II, 26 novembre 2015, n. 3023; Tar Toscana, sez. II, 4 maggio 2011, n. 770; Tar Milano, sez. I, 9 dicembre 2013, n. 2760) da ritenersi diversamente dalle prime non regolamentate e completamente liberalizzate. Il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, non esistendo un albo o scuole di formazione legalmente riconosciute, potendo comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness o come nel caso di specie nelle erboristerie. 

Ha chiarito la sentenza che nel caso sottoposto al Tar l’ispezione effettuata dalla polizia municipale assunta a presupposto dall’impugnata ordinanza non ha evidenziato la presenza di messaggi pubblicitari e/o strumenti volti all’esercizio dell’attività di estetista bensì della pratica di riflessologia plantare, di massaggi orientali, linfodrenaggio ecc. tutte volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico. ???????

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/attivit-c3-a0-di-naturopata-svolta-presso-una-erboristeria

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