Data: 2021-03-05 07:36:56

Attivit? toelettatura animali

In un Comune della Toscana che ricade in una Provincia "rossa" secondo voi da domani 6 marzo, data di entrata in vigore del nuovo DPCM, l'attivit? di toelettatura animali, che con ordinanza del Presidente della Regione Toscana 116 del 28.11.2020 era consentita anche nelle zone rosse, pu? rimanere aperta oppure, come credo, tutte le ordinanze regionali emanate non sono pi? valide e quindi deve restare chiusa? Grazie

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Data: 2021-03-05 14:16:32

Re:Attivit? toelettatura animali

Per come sono scritte le ordinanze di Giani su Siena e Pistoia, fino al 7 marzo, per queste province, non si applica, astrattamente, il regime di zona rossa come previsto a livello statale ma si applica l?art. 3 del DPCM 14/01/2021. Rammento che per adesso, per il ministro della sanit?, la Toscana e' arancione.

Testualmente: [i]sono adottate, a decorrere dal 27 febbraio 2021 e per la durata di nove giorni fino a domenica 7 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell?evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall?articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 [?][/i]

Quindi, pur sapendo che il 05/03 il DPCM 14/01 sarebbe divenuto inapplicabile a livello nazionale, ha voluto fare salve le sue disposizioni all?interno di un?ordinanza contingibile e urgente, quindi, all?interno di una norma speciale ?extra-ordinem?, completamente autonoma dalle altre fonti del diritto.

Le disposizioni di cui all?art. 3 citato, non prevedono, ad esempio, la chiusura dei parrucchieri. Alla fine staranno chiusi per ragionevolezza ma di fronte ad una sanzione ci sarebbe da discutere.

Altre volte, invece, Giani si ? agganciato alla normativa statale. Vedi ad esempio l?ordinanza n. 116/2020:
[i]La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della pubblicazione,  ed  ?  valida,  fino  al  termine dell?emergenza epidemiologica, per gli scenari di classificazione del territorio regionale di tipo quattro (zona rossa) in base all?emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute [?][/i]
Quindi, perch? questa volta non ha inserito una disposizione del genere pur sapendo che il DPCM 14/01 era disallineato alla validit? temporale dell?ordinanza?

Per la validit? della n. 116, vedi la numero 3/2021, punto 2 del dispositivo.

Ai sensi dell?ordinanza 116, che vale per le zone rosse in modo astratto, la toilettatura ? consentita. Le province di siena e pistoia sono sottoposte all?art. 3 del DPCM 14/01 che non vieta la toilettatura.
Anche volendo applicare il regime statale di zona rossa del DPCM 02/03, non vedo divieti di esercizio per le toilettature di animali: non sono esercizi di commercio n? servizi alla persona.

A parere mio la toilettatura resta aperta comunque

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Data: 2021-03-09 09:26:47

Re: Attivit? toelettatura animali

In zona rossa sono consentite unicamente le attivita' di servizi per la persona indicati nell'allegato 24 del DPCM e purtroppo, per quanto possa sembrare strano, i servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), tra cui la loro toelettatura, sono classificati come "servizi per la persona" con codice ATECO 96.09.04, di cui non e' contemplata l'apertura.

Non credo poi che un'ordinanza regionale (per quanto definita "contingibile ed urgente") possa essere [u]meno restrittiva[/u] delle disposizioni previste dal DPCM, se la stessa norma statale non prevede tale possibilita'.

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