Quanto alla [b]responsabilità civile[/b] dei magistrati questa rinviene la propria disciplina normativa nella c.d.[b] Legge Vassalli n. 117/1998[/b] che per l'appunto delinea dettagliatamente l’ambito di operatività di tale forma di responsabilità.
In particolare, la Legge Vassalli ha inteso disciplinare i rapporti del magistrato con le parti processuali, prevedendo le possibili conseguenze in caso di errori o inosservanze nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Il [b]danno [/b]che deve ravvisarsi affinché si attivi un obbligo risarcitorio da parte dei responsabili, [b]deve essere ingiusto, [/b]o[b]vvero contra ius ed, in quanto tale, in contrasto con l’ordinamento giuridico. [/b]Inoltre, come previsto agli artt. 2 co.3 e co.3-bis della Legge Vassalli, il danno ingiusto deve essere c[b]ommesso con dolo o colpa grave, ovvero nel diniego di giustizia e nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali[/b].
In virtù del [b]principio della responsabilità indiretta dei magistrati[/b], fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 13 della Legge Vassalli, il soggetto leso agirà nei confronti dello Stato, che, a sua volta, attraverso il meccanismo di rivalsa, potrà agire nei confronti del magistrato responsabile.
In ogni caso anche laddove l’organo giudicante violi la legge oppure non svolga correttamente la funzione giurisdizionale, vi sarà spazio anche per la [b]responsabilità disciplinare che consegue alla violazione dei doveri funzionali del magistrato nei confronti dello Stato,[/b] operando comunque indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno.
Pertanto, a fronte di illeciti disciplinari l’organo giudicante potrà, in base ai casi, essere sottoposto [b]all’ammonimento, alla censura o, ancora, alla sospensione dalle funzioni ricoperte fino a quel momento[/b], con l’unica differenza che, mentre l’esercizio dell’azione civile, come già affermato, spetta alla parte che abbia subito un pregiudizio,[b] l’esercizio dell’azione disciplinare viene promossa dal Procuratore generale della Corte di Cassazione.[/b]
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