In ogni procedimento c'è un responsabile del procedimento che se non è individuato altrimenti è il dirigente del settore che deve adottare l'atto.
Se il dirigente non adotta l'atto e non c'è né il silenzio assenso e né il silenzio rigetto allora automaticamente la competenza passa al soggetto in via sostitutiva. (art. 2 c. 9 bis)
In questo ultimo caso: se il soggetto in via sostitutiva non interviene, si potrebbe applicare il silenzio assenso o rigetto?
In ogni procedimento c'è un responsabile del procedimento che se non è individuato altrimenti è il dirigente del settore che deve adottare l'atto.
Se il dirigente non adotta l'atto e non c'è né il silenzio assenso e né il silenzio rigetto allora automaticamente la competenza passa al soggetto in via sostitutiva. (art. 2 c. 9 bis)
In questo ultimo caso: se il soggetto in via sostitutiva non interviene, si potrebbe applicare il silenzio assenso o rigetto?
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Se la norma prevede il silenzio assenso o rigetto NON si ha intervento in via sostitutiva che è rimedio esclusivo del SILENZIO INADEMPIMENTO