Mi sono riletta la delibera di GR n. 638/2010 della Regione Toscana in merito all'applicabilità di quanto disciplinato dalla LR 28/2005 dopo il D. Lgs 59/2010, in particolare riguardavo il punto b) sui requisiti professionali: le attività artigianali alimentari, come le pizzerie, possono avvalersi del requisito professionale dell'aver prestato la priopria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nella somministrazione in qualità di dipendente qualificato ecc? La risposta non è così scontata perchè nella circolare si fa riferimento alla validità di quanto detto solo se chi esercita in proprio è imprenditore individuale o socio (chi non è imprenditore non può avvalersene perchè non ritenuto idoneo ad equiparare la propria opera ai requisiti richiesti per l'abilitazione professionale), ma non si dice niente dei dipendenti. Nella Bolkestein invece si parla dei dipendenti, definiti "qualificati", addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti ecc., ma il cappello è "l'esercizio di un'attività di commercio alimentare e di somministrazione", non si parla di attività artigianali. In pratica non vedo perchè non si possano equiparare le attività artigianali alimentari al commercio e alla somministrazione, ma volevo capire il ragionamento, normativa alla mano, per poter dare risposte chiare: è forse "in qualsiasi forma" la discriminante fra quanto indicato dalla LR 28/2005 e la Bolkestein che recita all'art. 71, comma 6 "L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività do commercio......."
Spero di non essermi incartata e di aver reso l'idea!
Antonella :o
Mi sono riletta la delibera di GR n. 638/2010 della Regione Toscana in merito all'applicabilità di quanto disciplinato dalla LR 28/2005 dopo il D. Lgs 59/2010, in particolare riguardavo il punto b) sui requisiti professionali: le attività artigianali alimentari, come le pizzerie, possono avvalersi del requisito professionale dell'aver prestato la priopria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nella somministrazione in qualità di dipendente qualificato ecc? La risposta non è così scontata perchè nella circolare si fa riferimento alla validità di quanto detto solo se chi esercita in proprio è imprenditore individuale o socio (chi non è imprenditore non può avvalersene perchè non ritenuto idoneo ad equiparare la propria opera ai requisiti richiesti per l'abilitazione professionale), ma non si dice niente dei dipendenti. Nella Bolkestein invece si parla dei dipendenti, definiti "qualificati", addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti ecc., ma il cappello è "l'esercizio di un'attività di commercio alimentare e di somministrazione", non si parla di attività artigianali. In pratica non vedo perchè non si possano equiparare le attività artigianali alimentari al commercio e alla somministrazione, ma volevo capire il ragionamento, normativa alla mano, per poter dare risposte chiare: è forse "in qualsiasi forma" la discriminante fra quanto indicato dalla LR 28/2005 e la Bolkestein che recita all'art. 71, comma 6 "L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività do commercio......."
Spero di non essermi incartata e di aver reso l'idea!
Antonella :o
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Ciao, tempo fa pubblicai sul FORUM una risoluzione ministeriale che spiega le ragioni di questa interpretazione (che condivido) circa la possibilità anche per l'artigiano di maturare il requisito.
Oggi tale interpretazione è rafforzata dal principio per cui le norme che vietano vanno interpretate in senso restrittivo
************
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2516.0
Anche l'ARTIGIANO ALIMENTARE matura i requisiti professionali del
Commercio/Somministrazione
Come noto in vigenza del dlgs 114/1998 (art. 5) si era posto il problema della maturazione dei
requisiti professionali da parte dell'artigiano (non commerciante) che aveva esercitato in proprio o
come dipendente nei 2 anni nell'ultimo quinquennio. Una sentenza del Consiglio di Stato 2003
escludeva tale possibilità (che io ritenevo invece coerente con il dettato normativo).
Oggi il Ministero precisa che detto requisito è VALIDO (ricordando che vale sia per il commercio
che per la somministrazione).
Ecco la risoluzione.
***********************
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 138846 del 11.10.2010
OGGETTO : D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, art. 71 comma 6
Richiesta chiarimenti – Valutazione requisiti .
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo
2010, n. 59, chiede se sono da intendersi requisiti professionali validi ai fini dell’avvio, in
qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71, i seguenti
requisiti :
1.
( .... )
2.
( .... )
3. Pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l’attività di panificazione e
commercio di pane e affini
Al riguardo, si precisa in via preliminare che il comma 7 dell’articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n.59, ha abrogato le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e che i requisiti per l’avvio dell’attività
commerciale sono ora stabiliti dal comma 6, lettere a), b) e c) del citato articolo 71.
Si precisa altresì che la circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da questo
Ministero, a seguito del citato decreto, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative
all’applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell’attività di vendita
dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.
( .... )
Con riferimento a quanto richiesto al punto 3, si osserva che la lettera b) del
citato articolo ritiene requisito valido “ l’aver prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Come risulta dal contenuto della disposizione, l’art. 71, comma 6, lett. b), a differenza
del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs 31.3.1998, n. 114, riconosce la
qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato “ addetto alla vendita o
all’amministrazione “, ( locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5, lett. b) ), ma
anche al soggetto “ addetto (..) alla preparazione di alimenti “.
La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione
professionale, fra l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel ettore del commercio o in
quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche ’attività svolta per almeno due
anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio,
presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.
In conseguenza di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il
soggetto in questione, che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una
ditta esercente l’attività di panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in
possesso della qualificazione prescritta.
DIRETTORE GENARALE
Gianfrancesco VECCHIO