Data: 2021-03-01 11:42:24

Spese straordinarie figlie: rimborso anche senza accordo

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella [b]ordinanza n. 5059/2021[/b], pronunciandosi sul ricorso di un padre a carico del quale il giudice delegato aveva posto l'obbligo di versare alla moglie una somma per il mantenimento di due figli minori, oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%, ha affermato il seguente principio di diritto: "[i][b]Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva in ordine alla determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore. [/b]Il coniuge non affidatario è tenuto al [b]rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso e[/b], in caso di rifiuto di questi di provvedere alla quota di spettanza, sarà il giudice di merito a verificare l'esistenza in concreto dei motivi di dissenso e a verificare che le spese rispondano all'interesse del minore"[/i].

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