Buongiorno Dott. Chiarelli,
non capisco bene la differenza tra il primo gruppo (funzioni proprie e conferite) rispetto alle funzioni fondamentali negli ee.ll.
Grazie
Buongiorno,
le funzioni fondamentali previste dall'art 117 lett p) di legislazione esclusiva dello Stato(quindi vengono stabilite con legge, attualmente D.L. 78/2010) sono le cosiddette funzioni minime che aldilà della grandezza dell'ente(vedi eventuali forme associate) DEVONO essere garantite, quali: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);catasto, ad eccezione delle funzioni statali; pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;polizia municipale e polizia amministrativa locale;tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi.
Funzioni conferite(art 118 cost, vedi sussidiarietà verticale) sono svolte per conto di.. Stato o Regioni, tipo servizi elettorali, statistici, leva militare..
Funzioni proprie: sono quelle funzioni che permettono di esercitare la propria autonomia(vedi statutaria, finanziaria, organizzativa e amministrativa) lo Statuto ad esempio è una funzione propria, i Regolamenti sono funzioni proprie, espressione della propria autonomia.
Vincenzo