Data: 2012-06-11 12:22:11

Pratiche non complete

Ricevo sovente pratiche irregolari ma sanabili. La procedura  adottata dall’Ufficio è questa:
chiedo alla Ditta di perfezionare la pratica dando un termine che può variare dai 10 ai 20 giorni tramite semplice comunicazione che inoltro all’interessato a mezzo Pec senza interruzione dell’attività.
Spesso l’interessato non produce o invia in ritardo la documentazione richiesta.
Ho un dubbio.
In questa  fase è sufficiente una semplice richiesta o devo fare  l’avvio  del procedimento ((art. 7 Legge 241/1990) e comunicare che, in caso di  mancata presentazione di quanto richiesto, si procederà ad archiviare la comunicazione/segnalazione  anche se il ns. Regolamento Suap  non dice niente al riguardo?
Inoltre, devo stabilire  un termine non inferiore a trenta giorni come riporta l’art. 19 della Legge 2741/1990, anziché fissare un limite di  solo 10 o 20 giorni per la presentazione delle integrazioni?
Grazie.  :-\

riferimento id:5814

Data: 2012-06-12 04:37:21

Re:Pratiche non complete


Ricevo sovente pratiche irregolari ma sanabili. La procedura  adottata dall’Ufficio è questa:
chiedo alla Ditta di perfezionare la pratica dando un termine che può variare dai 10 ai 20 giorni tramite semplice comunicazione che inoltro all’interessato a mezzo Pec senza interruzione dell’attività.
Spesso l’interessato non produce o invia in ritardo la documentazione richiesta.
Ho un dubbio.
In questa  fase è sufficiente una semplice richiesta o devo fare  l’avvio  del procedimento ((art. 7 Legge 241/1990) e comunicare che, in caso di  mancata presentazione di quanto richiesto, si procederà ad archiviare la comunicazione/segnalazione  anche se il ns. Regolamento Suap  non dice niente al riguardo?
Inoltre, devo stabilire  un termine non inferiore a trenta giorni come riporta l’art. 19 della Legge 2741/1990, anziché fissare un limite di  solo 10 o 20 giorni per la presentazione delle integrazioni?
Grazie.  :-\
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SECONDO ME LA PROCEDURA NON E' COMPLETAMENTE CORRETTA PER QUESTO RAGIONAMENTO:

CASO 1)
Se l'irregolarità non consente la piena efficacia della SCIA ([color=red]manca un elemento essenziale[/color]) questa la si dichiara inefficace direttamente senza assegnare termini. Se l'interessato produce l'informazione allora acquista da quella data efficacia, altrimenti rimane archiviata. Non ha senso prescrivere un termine di adeguamento potendo l'interessato riprodurre la scia in ogni momento

CASO 2)
Se l'irregolarità consente la piena efficacia della SCIA ([color=red]manca un elemento NON essenziale[/color]) non ha senso dichiararla inefficace se manca tale informazione. In questi casi va benissimo una PEC di richiesta di CHIARIMENTI (non userei il termine integrazioni) e va bene indicare un termine congruo (anche 10 giorni) per fornirle ma la conseguenza delle mancate precisazioni è solo l'eventuale avvio di controlli sull'informazione mancante. Solo l'accertamento della carenza del requisito ti porta alla dichiarazione di inefficacia NON ANCHE la mancata precisazione. L'atto sarebbe illegittimo.

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