Il [b]presidente del Consiglio e i ministri, in base all’articolo 96 della Costituzione,[/b] «sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati».
Godono quindi di una “[b]immunità relativa”, cioè parziale,[/b] in base alla quale gli è comunque garantita una tutela rafforzata rispetto a quella prevista per i comuni cittadini: se il reato è stato commesso nell’esercizio delle loro funzioni (non si tratta quindi di “reati comuni”, slegati dalla funzione ministeriale: ad esempio un ministro che trova la moglie a letto con l’amante e li uccide entrambi), il[b] Senato può decidere se dare o meno l’autorizzazione ai giudici a procedere.[/b]
I [b]parlamentari, in base all’articolo 68 della Costituzione, godono dell’immunità per quanto riguarda le «opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».[/b] Possono insomma, nell’esercizio delle loro funzioni, esprimere opinioni che configurano un reato (ad esempio ingiuria o diffamazione) senza doverne rispondere.
Inoltre n[b]on possono subire perquisizioni domiciliari o personali, non possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, mantenuti in detenzione e intercettati senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. [/b]
A differenza dei ministri e del presidente del Consiglio, questa tutela rafforzata dei parlamentari nei confronti delle indagini e dei provvedimenti della magistratura [b]non è limitata ai reati funzionali.
Quanto al [b]Presidente della Repubblica [/b]gode della forma più forte di [b]immunità prevista dall’ordinamento italiano. In base all’articolo 90 della Costituzione, infatti, il presidente della Repubblica [/b]«non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione».
A differenza dell’immunità parlamentare, quella del presidente della Repubblica copre non solo i voti e le opinioni, ma tutti gli “atti” compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
Le uniche eccezioni a questa irresponsabilità sono due reati gravissimi: l[b]’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione[/b].
https://www.diritto.it/il-quadro-delle-immunita-delle-alte-cariche-dello-stato/